Ricorso Inammissibile: Limiti all’Impugnazione delle Sentenze del Giudice di Pace
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito i precisi confini del giudizio di legittimità, soprattutto in relazione ai reati di competenza del Giudice di Pace. Il caso analizzato offre uno spunto fondamentale per comprendere quando e perché un ricorso può essere dichiarato ricorso inammissibile, chiarendo i motivi di impugnazione validi e quelli che, invece, esulano dalle competenze della Suprema Corte. La vicenda riguarda una condanna per minaccia, confermata in appello, e un successivo ricorso basato sulla presunta inattendibilità della persona offesa.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna per Minaccia al Ricorso in Cassazione
Un individuo veniva condannato dal Giudice di Pace per il reato di minaccia. La sentenza veniva successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidando la sua difesa a due motivi principali. Entrambi i motivi miravano a scardinare la decisione dei giudici di merito, censurando l’affermazione di responsabilità penale e sostenendo l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituitasi parte civile nel processo.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle accuse, ma si concentra su un aspetto puramente procedurale. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ponendo fine al percorso giudiziario del caso.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati del nostro ordinamento processuale penale. Le motivazioni possono essere suddivise in tre punti cardine che chiariscono la natura e i limiti del giudizio di legittimità.
Limiti Specifici per le Sentenze del Giudice di Pace
Il primo e fondamentale argomento riguarda la natura dei motivi di ricorso. La Corte ha evidenziato che, per i reati di competenza del Giudice di Pace, la legge pone limiti specifici all’impugnazione. In base all’art. 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e all’art. 39-bis del d.lgs. 274/2000, le sentenze d’appello per tali reati non possono essere impugnate in Cassazione per “vizio di motivazione”. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Nel caso di specie, sebbene formalmente enunciati come violazioni di legge, i motivi del ricorrente celavano in realtà una critica alla motivazione della sentenza, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove.
Il Divieto di Rivalutare i Fatti in Sede di Legittimità
La Corte ha ribadito un principio cardine del suo ruolo: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Cassazione non può procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto o a una nuova valutazione delle prove, come la credibilità di un testimone. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di merito (Giudice di Pace e Tribunale in appello). Il ricorrente, invece, chiedeva proprio questo: una diversa interpretazione delle risultanze processuali, attività preclusa alla Suprema Corte.
La Valutazione della Testimonianza della Persona Offesa
Infine, la Corte ha sottolineato che il giudice d’appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa può, da sola, fondare un’affermazione di colpevolezza. Ciò è possibile a condizione che il giudice effettui una verifica particolarmente penetrante e rigorosa sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sull’attendibilità intrinseca del suo racconto. Secondo la Cassazione, il Tribunale aveva condotto questa approfondita disamina, fornendo una motivazione adeguata e coerente, rendendo quindi le censure del ricorrente infondate anche sotto questo profilo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame è un importante promemoria sui limiti dell’impugnazione in Cassazione, specialmente per le decisioni che originano dalla giustizia di pace. Stabilisce chiaramente che non è sufficiente mascherare una critica alla valutazione dei fatti sotto la veste di una violazione di legge. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo giudice di merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa calibrare con estrema attenzione i motivi di ricorso, concentrandosi esclusivamente su questioni di pura legittimità e corretta applicazione del diritto.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza penale in Cassazione?
No. L’ordinanza chiarisce che per i reati di competenza del Giudice di Pace, il ricorso per cassazione non può essere proposto per vizio della motivazione, ma è consentito solo per violazione di legge.
La testimonianza della sola persona offesa può bastare per una condanna?
Sì. La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento di una condanna, a condizione che il giudice compia una verifica particolarmente rigorosa e approfondita sulla credibilità della persona e sull’attendibilità del suo racconto.
Cosa significa che la Corte di Cassazione svolge un “giudizio di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del processo o valutare nuovamente le prove (come la credibilità di un testimone). La Corte si limita a verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano interpretato e applicato correttamente le norme di legge e di procedura.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LISSONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 del TRIBUNALE di MONZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Monza che, in funzione di giudice dell’appello, ha confermato la condanna emessa dal Giudice di pace per il reato di minaccia;
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura l’affermazione dì penale responsabilità del ricorrente alla luce della asserita inattendibilità della persona offesa costituita parte civile, non sono consentiti in sede di legittimità in quanto, al di là della loro formale enunciazione, denu vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, atteso c forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, COGNOME, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME, Rv. 275557). Per altro, il ricorso è costituito da doglianze in punto di fatto volte ad ottenere da questa Corte un nuovo giudizio di
merito a dispetto del fatto che, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità una valutazione che non le compete; esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260); per altro la sentenza impugnata fa buon governo del principio per cui le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 – dep. 24/10/2012, RAGIONE_SOCIALE ed altri, Rv. 253214): difatti emerge in tutta evidenza una approfondita disanima delle ragioni di attendibilità della persona offesa e della coerenza del suo narrato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/04/2024