Ricorso Inammissibile: la Cassazione Conferma la Condanna per Minacce
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio. La Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato contro una sentenza di condanna per un reato commesso attraverso la minaccia di divulgare fotografie compromettenti. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e non meramente ripetitivi di quanto già discusso nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze. Una persona era stata ritenuta responsabile di aver richiesto una somma di denaro a un’altra, minacciando di diffondere fotografie private e imbarazzanti qualora la richiesta non fosse stata soddisfatta. La persona condannata decideva quindi di impugnare la sentenza, presentando ricorso presso la Corte di Cassazione e contestando sia la sua responsabilità penale sia la qualificazione giuridica data ai fatti.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
I giudici della Suprema Corte hanno analizzato i motivi del ricorso e li hanno ritenuti non ammissibili. La ragione di tale decisione risiede nel fatto che le censure mosse alla sentenza d’appello non introducevano nuovi profili di illegittimità, ma si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte, con motivazioni corrette e puntuali, dal giudice del merito.
La Corte di Cassazione ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse già chiarito, in modo inequivocabile, la natura illecita della condotta: una richiesta di denaro supportata dalla minaccia di divulgare foto private, in assenza di qualsiasi posizione giuridica che potesse essere tutelata in un’aula di tribunale. Di fronte a una motivazione così solida, il ricorso si è rivelato privo di una critica specifica e mirata, trasformandosi in una sterile ripetizione di tesi già smentite.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della declaratoria di inammissibilità è prettamente processuale. Il ricorso in Cassazione deve attaccare vizi specifici della sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici evidenti nella motivazione. Non può essere utilizzato per chiedere una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività riservata ai giudici di primo e secondo grado.
Nel caso di specie, il ricorrente non ha saputo individuare un reale errore giuridico nella decisione della Corte d’Appello, ma ha tentato, senza successo, di ottenere un riesame del merito della vicenda. La Corte ha quindi applicato il principio secondo cui un ricorso che non si confronta criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma le ignora o le ripropone pedissequamente, è destinato all’inammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la strada per la Cassazione è stretta e richiede un’elevata specializzazione tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con una condanna per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È indispensabile che il ricorso sia fondato su motivi di legittimità specifici, che evidenzino un errore nell’applicazione della legge o un vizio manifesto nel ragionamento del giudice. In caso contrario, come avvenuto in questa vicenda, il risultato è un ricorso inammissibile, che non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un’ulteriore sanzione economica per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproduceva argomentazioni già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza formulare una critica specifica e pertinente alle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali erano i fatti principali alla base della condanna?
La condanna si basava su una richiesta di denaro effettuata sotto la minaccia di divulgare fotografie compromettenti, in assenza di qualsiasi posizione giuridica tutelabile da parte di chi avanzava la richiesta.
Quali sono state le conseguenze economiche per la persona che ha fatto ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, la persona ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11463 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, che contestano rispettivamente la dichiarazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, non sono consentiti, in quanto riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui si evidenzia come nel caso di specie si sia in presenza di una richiesta di denaro dietro la minaccia di divulgazione di fotografie compromettenti, in assenza di qualsivoglia posizione giuridica tutelabile dinanzi all’autorità giudiziaria);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore