Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
L’ordinanza della Corte di Cassazione che analizziamo oggi offre un’importante lezione sulla corretta formulazione di un atto di impugnazione. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non entra nemmeno nel merito della questione. Questo caso, riguardante reati di minaccia aggravata e diffamazione, illustra perfettamente i motivi che portano a una tale pronuncia, sottolineando la necessità di specificità e novità nelle argomentazioni legali.
I Fatti del Caso
Un individuo, precedentemente condannato dal Tribunale di Asti per i reati di minaccia aggravata e diffamazione, vedeva confermata la sua responsabilità penale anche dalla Corte d’Appello di Torino. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza per contestare la sentenza di secondo grado.
L’Analisi della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi presentati dal ricorrente, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. La decisione si basa su vizi procedurali e sostanziali che hanno reso impossibile un esame nel merito delle questioni sollevate.
Primo Motivo: Genericità e Tentativo di Riesame dei Fatti
Il primo motivo di ricorso contestava l’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione riguardo all’aggravante del reato di minaccia. La Suprema Corte ha ritenuto tale motivo non solo generico e privo dei requisiti di legge, ma anche meramente reiterativo di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In sostanza, il ricorrente non ha mosso una critica argomentata alla sentenza impugnata, ma ha tentato di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Questo tentativo è precluso in sede di legittimità, poiché la Cassazione ha il compito di valutare la corretta applicazione del diritto, non di riesaminare le prove e i fatti come se fosse un terzo grado di merito.
Secondo Motivo: Reiterazione sulla Mancata Concessione delle Attenuanti
Con il secondo motivo, l’imputato lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Anche in questo caso, la Corte ha rilevato la natura puramente ripetitiva della censura. Le argomentazioni erano le stesse già presentate in appello e puntualmente disattese dai giudici territoriali, i quali avevano fornito una motivazione logica e corretta per la loro decisione. Il motivo è stato quindi giudicato manifestamente infondato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione evidenziando che entrambi i motivi di ricorso mancavano della loro funzione essenziale: quella di una critica specifica e argomentata contro le ragioni della sentenza di appello. Invece di contestare vizi di legittimità, il ricorso si limitava a riproporre le medesime difese, dimostrandosi così aspecifico e solo apparentemente critico. Di fronte a un ricorso così strutturato, che non rispetta i canoni procedurali e sostanziali richiesti per l’accesso al giudizio di legittimità, l’unica conclusione possibile è la declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve basarsi su motivi specifici, pertinenti e, soprattutto, critici nei confronti della logica giuridica della sentenza impugnata, non sulla semplice riproposizione di tesi già respinte. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna al pagamento di tremila euro.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, privi dei requisiti richiesti dalla legge, e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Significa che il motivo non introduce nuovi profili di illegittimità della decisione impugnata, ma si limita a riproporre le stesse identiche censure e argomentazioni già presentate e motivatamente respinte nel precedente grado di giudizio, risultando così privo di effettiva critica.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32656 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Asti ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai delitti d minaccia aggravata e diffamazione;
Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’aggravante nel delitto di minaccia, oltre a essere generico, perché privo dei requisiti richiesti dalla legge, è anche meramente reiterativo di censure, già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, aspecifiche e soltanto apparenti, in quanto prive della tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso, nonché volte a ottenere una ricostruzione della vicenda diversa da quella resa dai giudici di merito che, invece, con motivazione logica e corretta, hanno esplicitato le ragioni poste a sostegno della decisione;
Considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a essere reiterativo di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte territoriale, è manifestamente infondato in ragione delle puntuali argomentazioni rese nella motivazione della pronuncia in verifica, nelle quali la corte di merito hanno esplicitato le ragioni poste a sostegno della decisione;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delfa ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente