Ricorso inammissibile per genericità: il caso di una condanna per minaccia
Quando si decide di impugnare una sentenza, specialmente ricorrendo alla Suprema Corte di Cassazione, non è sufficiente essere convinti delle proprie ragioni. È fondamentale che il ricorso sia formulato in modo specifico e critico. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, perché generico e ripetitivo, porti non solo alla conferma della condanna ma anche a ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la forma e la sostanza di un atto legale sono inscindibili.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per il reato di minaccia, previsto dall’art. 612 del codice penale. Una donna era stata ritenuta responsabile, sia in primo grado che in appello, di aver turbato la psiche di un’altra persona attraverso frasi minacciose. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione sottolineando la credibilità del male prospettato e il fatto che l’imputata avesse pronunciato frasi inequivocabili, direttamente riconducibili alla sua volontà di agire.
Contro questa sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione dei giudici di merito. Tuttavia, il suo atto di ricorso si è rivelato fatale per le sue stesse sorti processuali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in un’analisi del merito della vicenda (cioè se la minaccia fosse realmente avvenuta o meno), ma in un vizio procedurale dell’atto stesso. I giudici hanno stabilito che il ricorso era semplicemente una ‘pedissequa reiterazione’ di argomenti già presentati e respinti nel giudizio d’appello.
In pratica, l’avvocato della ricorrente non ha formulato una critica argomentata e specifica contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre le stesse difese. Questo comportamento rende il ricorso ‘apparente’ e non specifico, venendo meno alla sua funzione principale, che è quella di evidenziare precisi errori di diritto o vizi di motivazione della decisione impugnata.
Perché un ricorso generico è considerato inammissibile
Il principio alla base di questa decisione è cruciale nel nostro sistema processuale. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare all’infinito le stesse argomentazioni nella speranza di un esito diverso. È, invece, un controllo di legittimità, volto a verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e coerente la loro decisione. Un ricorso inammissibile perché generico o ripetitivo non assolve a questa funzione e viene, di conseguenza, rigettato senza esame nel merito.
Le Motivazioni della Corte
Nelle motivazioni, la Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello avesse puntualmente disatteso le doglianze dell’imputata, spiegando in modo chiaro perché il turbamento psichico della vittima fosse una conseguenza diretta della credibilità delle minacce proferite. L’imputata, secondo i giudici, aveva pronunciato ‘frasi inequivocabilmente riferite al proprio agire’. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si sarebbe dovuto concentrare su specifiche contraddizioni o errori logici, cosa che non è avvenuta. La Corte ha quindi concluso che il ricorso, essendo solo apparente, ometteva di assolvere ‘la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso’.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con pesanti conseguenze per la ricorrente. Oltre alla conferma della condanna, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
3. La condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile per difendersi in Cassazione, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Questo caso insegna una lezione fondamentale: nel processo penale, e in particolare nel giudizio di legittimità, la precisione e la specificità dei motivi di impugnazione sono requisiti imprescindibili. Un ricorso mal formulato non solo è inutile, ma può aggravare notevolmente la posizione economica dell’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva motivi specifici di critica alla sentenza d’appello, ma si limitava a essere una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, degli argomenti già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, al versamento di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Cosa aveva stabilito la corte di merito riguardo al reato di minaccia?
La corte di merito aveva ritenuto che il turbamento psicologico della vittima fosse una conseguenza diretta della credibilità della minaccia, poiché l’imputata aveva pronunciato frasi inequivocabili che facevano riferimento a sue possibili azioni future.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24933 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24933 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a VITERBO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza d motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 612 cod è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di que già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito nella parte in cui che il turbamento della psiche del destinatario della minaccia sia dipeso dalla credibili male prospettato da parte dell’imputata, la quale aveva pronunciato frasi inequivocabilment riferite al proprio agire;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, i quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la senten oggetto di ricorso;
viste le conclusioni della parte civile, COGNOME NOMENOME del 3 maggio 2024, con le qual richiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dell’imputata alla rif delle ulteriori spese in suo favore;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende;
ritenuto, altresì, che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle ulterior spese sostenute dalla parte civile per contrastare la pretesa;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudi dalla parte civile COGNOME NOME che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre agli acce di legge.
Così deciso, in data 28 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presideryte