Ricorso Inammissibile: Quando le Motivazioni Non Bastano
L’istituto del ricorso inammissibile rappresenta un filtro fondamentale nel nostro sistema giudiziario, volto a impedire che la Corte di Cassazione sia gravata da impugnazioni prive di fondamento giuridico. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di questa funzione, analizzando il caso di un detenuto che ha impugnato una condanna per minaccia a pubblico ufficiale. L’analisi del provvedimento chiarisce i limiti entro cui le doglianze di un ricorrente possono essere considerate meritevoli di esame.
Il Contesto: Minaccia Durante un Trasferimento di Cella
I fatti alla base della vicenda giudiziaria riguardano un detenuto che, durante le operazioni per un cambio di cella, aveva minacciato un pubblico ufficiale brandendo uno sgabello. Condannato nei primi due gradi di giudizio, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, affidandosi a due principali motivi di censura.
Le Doglianze del Ricorrente e il Ricorso Inammissibile
Il ricorso si fondava su due argomentazioni principali, entrambe ritenute dalla Corte manifestamente infondate e meramente riproduttive di censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello.
L’Irrilevanza dei Presunti Maltrattamenti Precedenti
Il primo motivo di ricorso mirava a scalfire l’elemento soggettivo del reato. La difesa sosteneva che la condotta minacciosa del detenuto fosse una reazione a presunti maltrattamenti subiti in precedenza nel padiglione di provenienza. Secondo il ricorrente, questo contesto avrebbe dovuto escludere o attenuare la sua responsabilità. La Corte di Appello, tuttavia, aveva già chiarito che tale circostanza era del tutto irrilevante ai fini della valutazione della colpevolezza per il reato specifico contestato.
Il Diniego della Rinnovazione Istruttoria
Come secondo motivo, il ricorrente lamentava la mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La difesa avrebbe voluto che venissero sentiti altri testimoni. Anche questa doglianza è stata respinta, poiché la stessa decisione impugnata aveva evidenziato come nessun altro detenuto fosse presente ai fatti, avvenuti nel reparto di isolamento, rendendo di fatto inutile una nuova fase di raccolta prove.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la valutazione della Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno ribadito che le argomentazioni proposte non erano idonee a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha sottolineato come i motivi di ricorso non debbano essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte, ma debbano contenere critiche specifiche e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a reiterare le proprie tesi senza confrontarsi efficacemente con le ragioni, logiche e giuridicamente corrette, esposte dai giudici di secondo grado. È stato quindi confermato che un presunto stato di esasperazione per fatti pregressi non può fungere da scusante per una condotta di minaccia posta in essere in un momento successivo e in un contesto diverso.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Principio di Diritto
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio cruciale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando un’impugnazione si rivela priva di argomenti validi e si limita a ripetere questioni già risolte, essa non può che essere dichiarata inammissibile, con le conseguenti sanzioni economiche per il ricorrente.
Un precedente maltrattamento subito in carcere può giustificare una minaccia a un pubblico ufficiale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un presunto maltrattamento precedente è irrilevante ai fini della valutazione dell’intento criminoso (elemento soggettivo) di un successivo e distinto atto di minaccia verso un pubblico ufficiale, specialmente se quest’ultimo stava svolgendo un’azione legittima come un cambio di cella.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, come in questo caso, è manifestamente infondato e si limita a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza introdurre nuovi e validi argomenti di diritto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la conferma della sentenza impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15187 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15187 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità è manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appell nella parte in cui ha rilevato che nessuna incidenza sull’elemento soggettivo poteva assumere la condotta che aveva visto il ricorrente minacciare con uno sgabello il pubblico ufficiale era intento a cambiare di cella il detenuto, tenuto conto che irrilevante, a tal fine, risul lo stesso potesse essere stato in precedenza maltrattato nel padiglione di provenienza;
rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo con cui si deduce la mancanza rinnovazione istruttoria, avendo la decisione evidenziato come nessuno detenuto fosse presente ai fatti avvenuti nel reparto di isolamento;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.