Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Bastano in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio davanti alla Corte di Cassazione e delle ragioni che possono portare a un ricorso inammissibile. Il caso riguarda una condanna per minaccia a pubblico ufficiale, ma il principio affermato dalla Corte ha una valenza generale e fondamentale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità. Analizziamo la vicenda e la decisione dei giudici supremi.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da episodi di minaccia a pubblico ufficiale, contestati a un individuo ai sensi dell’art. 336 del codice penale. Il percorso giudiziario è stato altalenante: in primo grado, l’imputato era stato assolto. Successivamente, la Corte d’Appello di Cagliari, ribaltando la prima decisione, lo aveva ritenuto colpevole, emettendo una sentenza di condanna.
Contro questa seconda sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando vari aspetti della decisione d’appello, tra cui la configurabilità stessa del reato, l’idoneità minatoria delle frasi pronunciate, l’applicazione della recidiva e la misura della pena inflitta.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dal ricorrente non erano ammissibili in quella sede.
Il punto cruciale è la distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I tribunali di primo e secondo grado (Corte d’Appello) sono giudici del merito: il loro compito è analizzare le prove, ricostruire i fatti e decidere sulla base di questa ricostruzione. La Corte di Cassazione, invece, è giudice di legittimità: non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Il suo unico compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che i motivi del ricorso erano “manifestamente infondati”. In sostanza, il ricorrente stava chiedendo alla Cassazione di fare ciò che non le compete: una nuova valutazione degli elementi già adeguatamente esaminati e decisi dalla Corte d’Appello.
I giudici di legittimità hanno osservato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione:
* Giuridicamente corretta e puntuale: riguardo alle doglianze difensive.
* Coerente: rispetto alle prove acquisite nel processo.
* Logica: nella valutazione della configurabilità del reato, dell’idoneità minatoria delle frasi, dell’applicazione della recidiva e della determinazione della pena.
Poiché la sentenza d’appello era ben argomentata e priva di vizi logici o giuridici evidenti, le critiche mosse dal ricorrente si risolvevano in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito, cosa non permessa dall’ordinamento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: I Limiti del Giudizio di Legittimità
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un “terzo giudice” dei fatti. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi di legittimità (violazione di legge o vizi di motivazione palesi) e non può limitarsi a proporre una lettura alternativa delle prove già vagliate dai giudici di merito. Quando una sentenza di secondo grado è motivata in modo completo, logico e giuridicamente corretto, un ricorso che si limiti a contestarne le conclusioni fattuali è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati e non consentiti in sede di legittimità. Il ricorrente tentava di ottenere una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai giudici di merito (primo grado e appello) e non alla Corte di Cassazione.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il reato previsto dall’articolo 336 del codice penale, ovvero violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30949 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30949 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 20/04/1991
avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; –
(
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati perché riguardanti temi gi adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito, nel ribaltare l’assoluzione decretata primo giudice dal reato di cui all’ad 336 cp con riguardo agli episodi del 23 e del 24 giugno 2018 con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensi coerenti con riguardo alle emergenze acquisite /oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla corretta valutazione in diritti) riguardo alla configurabilità d contestato, alla idoneità minatoria delle frasi proferite dal ricorrente, coerentemente raccord all’azione d’ufficio dei soggetti qualificati che ne sono stati destinatari, all’applicazion recidiva, alla esclusione delle generiche e alla misura della pena irrogata, il tutto arg9mentato termini tali da rendere le relative valutazioni di merito non censurabili in questa sede IP
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 6 Giugno 2025.
Corte di Cassazione – copia non ufficiale