Ricorso inammissibile per motivi generici: il caso di minacce al personale sanitario
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle possibili conclusioni di un’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione. Ciò accade quando i motivi presentati non rispettano i requisiti previsti dalla legge, impedendo alla Corte di entrare nel merito della questione. Una recente ordinanza offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività delle argomentazioni possano portare a questa drastica decisione, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un episodio di tensione che ha visto un individuo, in stato di agitazione, rivolgere minacce e compiere atti di violenza nei confronti del personale sanitario di una struttura. L’intervento delle forze dell’ordine, richiesto proprio dai sanitari, ha portato a una condanna nei confronti dell’uomo.
La difesa ha deciso di impugnare la sentenza della Corte d’Appello, portando il caso davanti alla Corte di Cassazione e sollevando due principali motivi di doglianza: uno relativo alla sussistenza dell’elemento oggettivo del reato e l’altro sull’idoneità della condotta a costituire una minaccia rilevante.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato attentamente i motivi del ricorso, giungendo a una conclusione netta: l’impugnazione non poteva essere accolta. L’analisi si è concentrata sulla struttura stessa delle argomentazioni difensive.
La Ripetitività del Primo Motivo
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, in particolare riguardo all’intervento degli agenti come “atto d’ufficio”. La Cassazione ha rilevato come questa censura fosse meramente riproduttiva di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici di merito avevano già spiegato in modo logico e giuridicamente corretto perché l’intervento delle forze dell’ordine fosse legittimo. Riproporre la stessa tesi senza nuovi elementi critici non è sufficiente per un valido ricorso in Cassazione.
La Genericità del Secondo Motivo e il ricorso inammissibile
Il secondo motivo, riguardante l’inidoneità della condotta minacciosa e violenta (seppur non a mano armata), è stato giudicato dalla Corte come “genericamente proposto”. La difesa non ha specificato in modo puntuale e critico le ragioni per cui la valutazione del giudice di merito sarebbe stata errata. In un contesto di ricorso inammissibile, la genericità è un vizio fatale: non basta dissentire dalla decisione impugnata, ma occorre articolare una critica precisa e circostanziata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione sulla base di principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito, dove si rivalutano i fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Quando i motivi sono una semplice riproposizione di argomenti già disattesi o sono formulati in maniera vaga e astratta, il ricorso non assolve alla sua funzione. Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che le censure sollevate non erano idonee a scalfire la coerenza logico-giuridica della sentenza della Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente a sostenere due oneri economici: il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, un ricorso deve essere tecnicamente impeccabile, focalizzandosi su vizi specifici della sentenza impugnata e non limitandosi a una generica contestazione. La mancata osservanza di questi criteri non solo porta al rigetto dell’istanza, ma comporta anche ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e respinti, mentre il secondo motivo era formulato in modo troppo generico, senza criticare specificamente la sentenza impugnata.
È sufficiente riproporre le stesse argomentazioni del processo precedente in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. L’ordinanza chiarisce che un motivo di ricorso meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito porta all’inammissibilità dell’impugnazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36490 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LEGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo riguardante la sussistenza dell’elemento oggettivo, con riferimento al compimento di un atto di ufficio, è riproduttivo di. censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, dell’intervento da parte degli operanti a seguito della ric del personale sanitario mnacciato dal ricorrente in stato di agitazione;
Ritenuto che il secondo motivo sulla idoneità della condotta é genericamente proposto rispetto alla individuata minaccia, ancorchè non a mano armata, e violenza posta in essere nei due distinti momenti dal ricorrente (v. pg. 7 della sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento elle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2025