Ricorso Inammissibile: Quando le Motivazioni sono Generiche e Infondate
Nel sistema giudiziario italiano, l’accesso ai diversi gradi di giudizio è regolato da norme precise. Un ricorso inammissibile rappresenta uno sbarramento procedurale che impedisce l’esame nel merito di un’impugnazione. Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ribadisce i criteri di rigore necessari per la presentazione di un ricorso, specialmente quando le censure proposte sono generiche e prive di fondamento giuridico. Il caso analizzato riguarda una condanna per minacce a pubblico ufficiale, dove l’appello è stato respinto proprio per la sua manifesta infondatezza.
I Fatti di Causa
Un individuo, condannato dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di cui all’art. 336 del codice penale (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), ha presentato ricorso per Cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando sia la valutazione sulla sussistenza del reato sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la gestione della recidiva.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati non conformi ai requisiti di legge. In particolare, le censure sono state definite generiche e manifestamente infondate. Un ricorso, per essere esaminato, non può limitarsi a una critica generica della sentenza impugnata, ma deve individuare vizi specifici di legittimità, come la violazione di legge o il vizio di motivazione.
Quando i motivi sono vaghi o si risolvono in una semplice riproposizione di argomenti già valutati e respinti dai giudici di merito, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza d’appello, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. La conseguenza diretta è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la propria decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha confermato la correttezza della motivazione della Corte territoriale. La sentenza d’appello aveva spiegato in modo logico, coerente e puntuale perché le minacce proferite dall’imputato erano idonee a integrare la condotta illecita prevista dall’art. 336 c.p. La Cassazione, in sede di legittimità, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia esente da vizi logici o giuridici.
In secondo luogo, la Corte ha validato la decisione dei giudici di merito riguardo al trattamento sanzionatorio. La mancata esclusione della recidiva e il negato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sono stati giustificati in modo sufficiente e non illogico. I giudici hanno considerato il notevole disvalore del fatto e l’assenza di elementi positivi che potessero dimostrare un cambiamento nella persistente inclinazione a delinquere del ricorrente. Di conseguenza, l’applicazione dei benefici di legge invocati è stata correttamente negata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Sottolinea l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con motivi specifici, pertinenti e legalmente ammissibili. Le censure generiche o che mirano a una rivalutazione del merito dei fatti sono destinate a essere dichiarate inammissibili. Inoltre, la pronuncia riafferma che la valutazione delle circostanze attenuanti e della recidiva rientra nell’ampia discrezionalità del giudice di merito, il cui giudizio è difficilmente sindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione logica e adeguata. Per il cittadino, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a una difesa tecnica competente, capace di strutturare un’impugnazione in linea con i rigorosi paletti della procedura penale, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché sviluppava motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto le censure erano generiche e manifestamente infondate.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto la sentenza impugnata ben motivata, in considerazione sia del disvalore del fatto sia della mancanza di elementi positivi dimostrativi di un cambiamento nella persistente inclinazione a delinquere del ricorrente.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46560 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46560 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AMENDOLARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 22516NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 336 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’ar cod. pen. sviluppa motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché aven oggetto censure generiche oltre che manifestamente infondate.
Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente puntuale con riferimento alla idoneità delle minacce proferite a integrare la condotta ille quindi la responsabilità per il reato contestato (cfr. pag. 4. della sentenza impugnata);
che, con riguardo alla mancata esclusione della recidiva e al negato giudizio di prevalenz delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e n illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, in considerazione sia de disvalore del fatto che della mancanza di elementi positivi dimostrativi della persis inclinazione a delinquere del ricorrente e della conseguente inapplicabilità degli invocati be di legge (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023.