Ricorso Inammissibile: Quando la Difesa è Generica e Ripetitiva
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione affronta il tema del ricorso inammissibile in materia penale, delineando i confini tra una legittima contestazione e una mera riproposizione di argomenti già valutati. Il caso riguarda una condanna per minacce a pubblico ufficiale, dove l’imputato tentava di giustificare la propria condotta come una semplice reazione e non come una vera e propria intimidazione. La decisione della Suprema Corte offre spunti fondamentali sui requisiti di specificità dell’atto di impugnazione e sui presupposti per l’applicazione di istituti come la giustificazione putativa.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un individuo per il reato di minaccia nei confronti di alcuni militari durante l’esercizio delle loro funzioni. L’imputato, nel suo ricorso per cassazione, aveva articolato la sua difesa su più fronti: sosteneva l’insussistenza della minaccia e del dolo, proponendo una lettura dei fatti come mera espressione reattiva di sentimenti ostili. Inoltre, invocava la causa di giustificazione putativa prevista dall’art. 393-bis del codice penale, asserendo di aver erroneamente creduto che i pubblici ufficiali stessero compiendo un atto arbitrario ai suoi danni. Infine, contestava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione si limitava a reiterare le stesse censure già formulate in appello, senza però confrontarsi criticamente con la motivazione congrua e logica fornita dalla Corte territoriale. In pratica, la difesa non ha contestato le ragioni della decisione di secondo grado, ma si è limitata a ribadire il proprio dissenso e a proporre una lettura alternativa dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, fornendo chiarimenti importanti su diversi istituti giuridici.
La Natura delle Minacce e l’Elemento Soggettivo
I giudici hanno confermato la valutazione della Corte d’Appello, secondo cui le parole rivolte ai militari non erano una semplice espressione di ostilità, ma vere e proprie minacce. La loro serietà e capacità intimidatoria derivava da riferimenti a concrete evenienze riconducibili all’iniziativa dell’agente, finalisticamente dirette a condizionare l’operato dei pubblici ufficiali. La Corte ha quindi ritenuto corretta la qualificazione del fatto come minaccia aggravata.
L’Insussistenza della Giustificazione Putativa
Un passaggio cruciale della motivazione riguarda l’art. 393-bis c.p. (reazione ad atti arbitrari). La Cassazione ha ribadito che per integrare la scriminante putativa non è sufficiente un mero criterio soggettivo, ovvero la semplice convinzione dell’imputato di subire un’ingiustizia. È necessario, invece, un errore sul fatto basato su dati fattuali concreti, che l’imputato ha l’onere di allegare. Tali dati, valutati ex ante, devono essere tali da giustificare l’erroneo convincimento che il pubblico ufficiale stia agendo arbitrariamente. Nel caso di specie, l’imputato non ha fornito alcuna prova concreta a sostegno della sua percezione.
Esclusione della Particolare Tenuità e delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha ritenuto inammissibili anche gli altri motivi. L’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata giudicata correttamente motivata dalla Corte d’Appello in base alla gravità della condotta. Allo stesso modo, il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto saldamente ancorato ai precedenti penali dell’imputato, un criterio di valutazione pienamente legittimo.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni difensive, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. In assenza di ciò, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione chiarisce inoltre che la giustificazione putativa richiede una base fattuale oggettiva e non può fondarsi su mere impressioni soggettive. La valutazione sulla gravità del fatto e sui precedenti dell’imputato restano elementi centrali, rispettivamente, per l’applicazione della particolare tenuità e per la concessione delle attenuanti generiche.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è generico, manifestamente infondato o si limita a ripetere censure già respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza che si intende impugnare.
Cosa è necessario per invocare la causa di giustificazione putativa per reazione a un atto arbitrario?
Non è sufficiente la mera convinzione soggettiva dell’imputato. È necessario dimostrare un errore basato su dati fattuali concreti e oggettivi che, valutati al momento del fatto (ex ante), possano ragionevolmente indurre a credere che il pubblico ufficiale stia compiendo un atto arbitrario.
Perché sono state negate la particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche?
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa a causa della gravità della condotta, ritenuta una minaccia seria e non un’offesa lieve. Le attenuanti generiche sono state negate sulla base dei precedenti penali dell’imputato, che il giudice ha considerato come elemento sfavorevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39299 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata ed esaminati i motivi di ricorso;
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, reiterativi di censure formulate in appello, disattese con motivazione congrua con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi la difesa a ribadire il proprio dissenso.
Con riferimento ai primi due motivi di ricorso (insussistenza della minaccia e del dolo), il ricorrente propone una lettura alternativa ed estremamente riduttiva del fatto, già respinta in sentenza, laddove i giudici hanno precisato che non di mera reattiva espressione di sentimenti ostili si era trattato, ma di vere e proprie minacce, la cui serietà e capacità intimidatoria derivava dai riferimenti dell’agente a concrete evenienze riconducibili alla sua iniziativa e finalisticamente dirette a condizionare e idonee turbare i militari nell’esercizio delle proprie funzioni, avuto riguardo al contesto e all’attività in corso.
A pag. 4 della sentenza impugnata, inoltre, la Corte di appello fornisce congrua motivazione circa l’insussistenza dei presupposti per ritenere integrata la causa di giustificazione putativa di cui all’art. 393-bis cod. pen., evidenziando che occorre sussista in capo all’agente un effettivo errore sul fatto che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, come quello allegato dalla difesa, ma su dati fattuali concreti, che l’imputato ha l’onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione ex ante, l’erroneo convincimento che il p.u. stia ponendo in essere atti arbitrari (Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 – 02).
Osservato che il quarto motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha posto a fondamento dell’esclusione della causa di non punibilità invocata da ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 651 cod. pen., la gravità della condotta, tale da escluderne la particolare tenuità (pag. 4).
La motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è, infine, saldamente ancorata ai precedenti penali dell’imputato (cfr. pag. 4).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 4.7 giugno 2024