Ricorso Inammissibile: la Cassazione conferma la condanna per resistenza a pubblico ufficiale
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la condanna di un imputato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questa decisione offre spunti importanti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulle conseguenze della presentazione di motivi generici o manifestamente infondati. Il caso analizza come la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e la specificità dei motivi di appello siano cruciali per l’esito del processo.
I Fatti di Causa
La vicenda ha origine da un episodio di disturbo all’interno di un locale pubblico. Il titolare dell’esercizio, preoccupato per il comportamento di un avventore nei confronti di un’altra persona, decideva di allertare le forze dell’ordine. All’arrivo della polizia, l’uomo, anziché calmarsi, ostacolava l’intervento degli agenti con minacce, integrando così la fattispecie di reato prevista dall’art. 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale). Nel corso dell’intervento, veniva anche rinvenuto e sequestrato un coltello in suo possesso. A seguito della condanna in primo grado e in appello, l’imputato proponeva ricorso per cassazione.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Cassazione
L’imputato basava il suo ricorso su due motivi principali, entrambi rigettati dalla Suprema Corte.
La Censura sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso contestava genericamente la ricostruzione dei fatti e l’affermazione della responsabilità penale. La Corte di Cassazione ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva correttamente e logicamente evidenziato le ragioni della propria decisione, basandosi in particolare sull’attendibilità della testimonianza del titolare del locale che aveva richiesto l’intervento della polizia. La condotta dell’imputato, caratterizzata da minacce, era stata correttamente qualificata come un’azione tesa a ostacolare l’attività istituzionale delle forze dell’ordine, finalizzata a contenere il suo stesso comportamento molesto.
La Genericità del Motivo sulla Pena e il conseguente Ricorso Inammissibile
Il secondo motivo di ricorso criticava la determinazione della pena, lamentando una presunta mancata concessione delle attenuanti generiche e contestando la recidiva. Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha infatti rilevato che le attenuanti generiche erano state, in realtà, già riconosciute dai giudici di merito. Di conseguenza, il ricorrente mancava di un interesse concreto a sollevare tale censura. Riguardo alla recidiva, la Corte ha sottolineato come la stessa Corte d’Appello avesse già chiarito che tale aggravante non era stata in concreto applicata nel calcolo della pena. Pertanto, il motivo risultava generico, aspecifico e privo di interesse giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati del diritto processuale penale. Un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito, ma deve individuare vizi specifici (violazione di legge o vizio di motivazione) nella sentenza impugnata. Nel caso di specie, il primo motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito dei fatti, preclusa in sede di legittimità, mentre il secondo era palesemente contraddittorio e privo di fondamento, dato che le richieste dell’imputato erano già state di fatto accolte nei precedenti gradi di giudizio.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione, è necessario presentare un ricorso specifico, pertinente e fondato su un interesse giuridico reale e attuale. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma della condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso con una sanzione di 3.000 euro. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di una strategia processuale attenta e mirata, che eviti impugnazioni dilatorie o basate su argomenti palesemente infondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo, relativo alla responsabilità, è stato ritenuto manifestamente infondato, mentre il secondo motivo, riguardante la pena, è stato giudicato generico e privo di interesse, dato che le attenuanti richieste erano già state concesse e la recidiva non era stata applicata.
In cosa consiste il reato di resistenza a un pubblico ufficiale nel caso specifico?
Nel caso di specie, il reato consiste nell’aver utilizzato minacce nei confronti degli agenti di polizia per opporsi al loro intervento, che era finalizzato a contenere l’azione di disturbo posta in essere dallo stesso imputato all’interno di un locale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso penale viene dichiarato inammissibile, la sentenza di condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in euro 3.000.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15182 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo con cui si censura, in genere, la responsabilità in ordine fatti contestati è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttament evidenziato le ragioni che hanno portato a ritenere attendibile il titolare del locale che chiamato le forze di polizia per impedire le azioni di disturbo del ricorrente nei confronti avventore, rinvenendo il coltello che veniva sequestrato; che la Corte territoriale ha dato c dei motivi che hanno portato a qualificare la condotta del ricorrente, tesa ad ostacolare minacce proprio l’azione istituzionale finalizzata al contenimento dell’azione di disturbo pos essere da costui, ex art. 337 cod. pen.;
rilevato che generico risulta il motivo con cui si censura la determinazione della pena co riferimento all’ipotizzata mancata concessione delle attenuanti generiche che sono stat invero, riconosciute dai Giudici di merito, dovendosi ritenere la carenza di interesse in o alla generica ed aspecifica censura rivolta alla contestata recidiva che la Corte di appel evidenziato non fosse stata in concreto applicata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 05/02/2024.