Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Minacce a Personale Sanitario
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6700/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile presentato da un cittadino, confermando la sua condanna per aver minacciato il personale sanitario e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Questa decisione ribadisce principi fondamentali sia del diritto processuale penale che della tutela degli operatori sanitari.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dalla preoccupazione di un uomo per le condizioni di salute della madre ricoverata in una struttura ospedaliera. Nel tentativo di accedere al luogo dove si trovava la donna, l’uomo ha proferito frasi minacciose nei confronti degli operatori sanitari in servizio. Il suo comportamento non solo ha coartato l’azione del personale, ma ha anche generato un disservizio ospedaliero. Successivamente, all’arrivo delle forze dell’ordine, l’individuo si è rifiutato di fornire le proprie generalità per l’identificazione, nonostante l’invito a seguirli.
La Corte d’Appello aveva già confermato la condanna, ritenendo provate le condotte sulla base delle testimonianze delle persone offese e di altri testi.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
Il fulcro della decisione della Suprema Corte risiede nella dichiarazione di ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dalla difesa erano generici e manifestamente infondati. In sostanza, l’imputato non ha sollevato questioni di legittimità (cioè di corretta applicazione della legge), ma ha tentato di ottenere una diversa lettura dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
Questo tipo di richiesta non è consentita davanti alla Corte di Cassazione, il cui compito non è riesaminare il merito della vicenda, ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme e motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Poiché la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta lineare e congrua, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le Motivazioni della Condanna
La Corte ha evidenziato come la sentenza impugnata avesse adeguatamente giustificato ogni aspetto della condanna:
1.  Le Minacce e il Disservizio: Le frasi pronunciate avevano un chiaro contenuto minatorio ed erano idonee sia a intimidire il personale sia a creare un’interruzione del pubblico servizio ospedaliero.
2.  Il Dolo Specifico: L’intenzione dell’imputato era palesemente quella di minacciare per raggiungere uno scopo preciso: accedere al luogo dove si trovava la madre. Questo integra il cosiddetto dolo specifico del reato.
3.  Il Rifiuto di Generalità: È stato accertato il reiterato rifiuto di fornire le proprie generalità agli agenti intervenuti per l’identificazione.
Le Conclusioni sulla Pena
Infine, la Cassazione ha ritenuto corretta anche la valutazione sulla pena inflitta. I giudici di merito avevano negato la sostituzione della pena detentiva e commisurato la sanzione tenendo conto di elementi sfavorevoli all’imputato, quali i suoi precedenti penali, la pervicacia dimostrata nel suo agire e una personalità valutata negativamente. La pena, prossima ai minimi edittali, è stata quindi considerata del tutto proporzionata. La decisione si è conclusa con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione della corte d’appello considerata logica e lineare.
Quali comportamenti hanno portato alla condanna dell’imputato?
L’imputato è stato condannato per aver pronunciato frasi dal contenuto minatorio verso il personale sanitario al fine di accedere al luogo dove si trovava la madre ricoverata, creando un disservizio ospedaliero, e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità agli agenti intervenuti.
Quali elementi ha considerato la Corte per confermare la pena inflitta?
La Corte ha ritenuto la pena proporzionata e adeguatamente motivata sulla base dei precedenti penali dell’imputato, della pervicacia dimostrata nel suo comportamento e della sua personalità negativa, elementi che hanno anche giustificato il diniego della sostituzione della pena detentiva.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6700 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6700  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME so inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto i denunciati vizi de motivazione in realtà mirano a sollecitare una diversa lettura degli elementi di fatto e d prove non consentita in questa sede a fronte di una motivazione lineare e logica;
rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in senten con congrua motivazione, che smentisce l’assunto difensivo; quanto al primo e al terzo motivo la sentenza dà atto (pag.4-5) che le persone offese avevano confermato le dichiarazioni inizial e i testi a difesa, pur rimarcando la preoccupazione dell’imputato per le condizioni di sal della madre, ne avevano confermato le condotte; che le frasi pronunciate avevano contenuto minatorio; erano idonee a coartare l’azione degli operatori sanitari e a creare un disservi ospedaliero; il dolo specifico era reso palese dalla volontà di minacciare le persone offese pieno svolgimento delle loro funzioni per tentare di accedere nel luogo ove si trovava madre);
rilevato che anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, risultando accertato il reiterato rifiuto di fornire le generalità agli operanti intervenuti, che lo inviato ad allontanarsi dalla struttura e a seguirli per l’identificazione, rilevato che anche il trattamento sanzionatorio e il diniego di sostituzione della p detentiva sono sorretti da esaustiva motivazione, che attribuisce rilievo ai precedenti pena alla pervicacia dimostrata e alla personalità negativa dell’imputato e reputa del t proporzionata la pena inflitta, prossima ai minimi edittali;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore
Il Pr idente