Ricorso Inammissibile: Quando un Messaggio sul Telefono Diventa Prova di Spaccio
Nel processo penale, la valutazione delle prove è un momento cruciale che determina l’esito del giudizio. Un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione ha confermato come anche un singolo messaggio di testo possa costituire un elemento decisivo per una condanna per spaccio, portando alla dichiarazione di un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre importanti spunti sulla solidità delle prove digitali e sulle conseguenze di un’impugnazione priva di validi fondamenti giuridici.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine con la condanna di un individuo da parte del Tribunale di Ancona a sei mesi di reclusione e 1.100 euro di multa per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La condanna si basava sul ritrovamento di droga in suo possesso e, in particolare, su un messaggio di testo presente nel suo cellulare che, secondo l’accusa, provava la sua attività di spaccio. Nello stesso giudizio, l’imputato veniva assolto dall’accusa di ricettazione di uno scooter.
La sentenza di primo grado veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. Ritenendo errata l’applicazione della legge, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito di considerare la sostanza destinata allo spaccio basandosi principalmente sulla prova fornita dal messaggio telefonico.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato ricorso inammissibile perché il motivo di impugnazione è stato ritenuto ‘manifestamente infondato’. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello aveva condotto una valutazione dei fatti corretta e priva di vizi logici o giuridici. I giudici di merito non si erano limitati a considerare il messaggio, ma lo avevano collegato alla dichiarazione dell’acquirente, trovando così una conferma solida della destinazione della sostanza allo spaccio.
La Prova Digitale nel Processo Penale
Il cuore della questione risiedeva nella validità di un messaggio di testo come prova. La Corte ha implicitamente ribadito un principio consolidato: le prove digitali, come SMS o chat, sono pienamente utilizzabili nel processo penale. Tuttavia, la loro forza probatoria dipende dal contesto e dalla capacità di essere corroborate da altri elementi. In questo caso, il messaggio non era un indizio isolato, ma un tassello che si inseriva perfettamente nel quadro probatorio costruito anche grazie alle dichiarazioni testimoniali.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità richiamando la consolidata giurisprudenza, inclusa una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000). Quando un ricorso è privo di fondamento in modo evidente, non si deve procedere a un esame di merito. Inoltre, la Corte ha sottolineato che non vi erano elementi per ritenere che l’imputato avesse agito ‘senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’. In parole semplici, il ricorrente e il suo difensore avrebbero dovuto essere consapevoli della debolezza delle proprie argomentazioni.
Di conseguenza, in applicazione dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sulle conseguenze di un’impugnazione temeraria. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche sanzioni economiche significative. La decisione rafforza inoltre il valore delle prove digitali, a condizione che siano correttamente contestualizzate e supportate da altri elementi. Per i cittadini, questo caso evidenzia l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che valuti realisticamente le possibilità di successo di un’impugnazione, evitando di intraprendere percorsi giudiziari destinati a un esito sfavorevole e costoso.
Un messaggio sul cellulare può essere usato come prova per una condanna per spaccio?
Sì, la Corte ha ritenuto che un messaggio di testo, se valutato insieme ad altri elementi probatori come la dichiarazione dell’acquirente, costituisce una prova valida per dimostrare che la sostanza stupefacente era destinata allo spaccio.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro, a meno che non si dimostri di aver agito senza colpa.
Per quale motivo un ricorso può essere giudicato ‘manifestamente infondato’?
Un ricorso è considerato ‘manifestamente infondato’ quando i motivi presentati sono palesemente privi di pregio giuridico e non sono in grado di mettere in discussione la correttezza logica e legale della decisione impugnata, come nel caso di specie in cui la valutazione delle prove è stata ritenuta incensurabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12042 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12042 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ASCOLI PICENO il 16/04/1964
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 26 marzo 2024 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del giorno 14 luglio 2022 con cui il Tribunale di Ancona aveva, per un verso, condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 1.100 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5 del D.P.R. n. 309 del 1990, e per altro verso assolto dalla imputazione di ricettazione di uno scooter;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del ricorrente sulla scorta della prova fornita da un messaggio di testo presente nel suo telefono cellulare.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte anconetana, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha considerato destinata allo spaccio la sostanza stupefacente rinvenuta sul INDIRIZZO all’esito della perquisizione personale dando rilievo alla dichiarazione dell’acquirente di cui era stato trovato il citato messaggio che confermava detta circostanza;
che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2024 Il Consigliere estenscwe
il Presidente