Ricorso inammissibile: quando l’appello alla Cassazione viene respinto
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha dichiarato un ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte d’Appello e ponendo fine al percorso giudiziario di un imputato. Questa pronuncia offre spunti importanti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi e sulle conseguenze di una loro manifesta infondatezza. Analizziamo i dettagli del caso e le ragioni che hanno portato i giudici a questa conclusione.
I Fatti del Caso
Un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bari presentava ricorso per cassazione, affidandosi a due principali motivi. Il primo motivo contestava la sussistenza del dolo specifico, elemento psicologico richiesto per la configurazione del reato. Il secondo, invece, lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a una declaratoria di inammissibilità. Vediamo nel dettaglio le valutazioni per ciascun punto.
Il Primo Motivo: La Ripetitività delle Censure sul Dolo
In relazione al primo motivo, i giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a riproporre censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito. Quest’ultimo aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per affermare la consapevolezza della condotta pericolosa posta in essere dall’imputato per opporsi a un controllo. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge. La mera ripetizione di argomenti già disattesi rende il motivo del ricorso privo di fondamento specifico.
Il Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza sulla Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato rigettato, ma con una qualifica ancora più netta: manifesta infondatezza. La Corte ha stabilito che il giudice di merito aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale nel negare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. La decisione era stata motivata tenendo conto delle ‘diverse e gravi violazioni’ commesse dall’imputato, elementi che ostacolano il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della decisione risiede nella natura stessa del ricorso per cassazione. La Corte ha rilevato che l’appello non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese già vagliate nei gradi precedenti, a meno che non si evidenzino vizi logici o giuridici palesi nella sentenza impugnata. In questo caso, il ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della sua natura ripetitiva e della manifesta infondatezza dei suoi argomenti. La Corte ha quindi concluso che non vi erano i presupposti per un esame di merito, procedendo a dichiarare l’inammissibilità dell’atto.
Le Conclusioni
La pronuncia ha conseguenze pratiche significative per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, conformemente alla legge, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione, è necessario presentare motivi di ricorso specifici, pertinenti e non meramente ripetitivi, che mettano in luce reali vizi della decisione impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo era una semplice riproposizione di argomenti già correttamente respinti dal giudice di merito, mentre il secondo motivo era considerato manifestamente infondato.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata.
È possibile contestare la valutazione del giudice sulla non applicabilità della ‘particolare tenuità del fatto’?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice ha commesso un errore logico o giuridico nell’esercizio del suo potere discrezionale. In questo caso, la Corte ha ritenuto che la valutazione fosse corretta, data la gravità e la pluralità delle violazioni commesse.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4688 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4688 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il 23/10/1998
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo riguardanta la sussistenza del dolo specifico è riprod censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal merito che ha dato conto, senza incorrere in vizi logici e giuridici, della consapev pericolosa posta in essere dall’imputato per opporsi al controllo da parte degli opera
Ritenuto che il secondo motivo sulla esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. é manifestamente infondato rispetto al corretto esercizio del potere dis demandato al giudice di merito che ha considerato le diverse e gravi violazioni poste dall’imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.