Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17624 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 6.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello per mezzo del difensore lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità.
Rilevato preliminarmente che il processo di appello si è svolto in assenza dell’imputato sicché al ricorso avrebbe dovuto essere allegato, a pena di inammissibilità, uno «specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza». Rilevato che, «in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l’onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen. – introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – stante l’esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente “consapevole”, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori» (Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285891; nello stesso senso: Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, COGNOME, Rv. 285444; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, COGNOME, Rv. 285525).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso sia inammissibile ai sensi dell’art. 581, comma 1 quater, cod. proc. pen.
Considerato, sotto diverso profilo, che il ricorso difetta di specificità. Rilevato che la Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente degli elementi di prova raccolti a carico di COGNOME, evidenziando l’esistenza di circostanze oggettive, già poste in luce dal giudice di prime cure, che conducono all’affermazione della penale responsabilità (tra queste, la presenza sul pacco contenente lo stupefacente di un’etichetta non riconducibile allo spedizioniere che indica come destinatario l’imputato e l’avvenuta spedizione dalla Spagna di 13 colli presso il medesimo indirizzo). Rilevato che il ricorrente si limita a reiterare le doglianze formulate nei motivi di appello e insiste nel sostenere che il pacco potrebbe essere stato manomesso prima di giungere a destinazione, ma il ricorso non è scandito dalla necessaria critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
Rilevato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, NOME, Rv. 231708).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024
Il Consigliere esténore