Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi in Cassazione
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è un passo delicato che richiede il massimo rigore formale. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda quanto sia cruciale rispettare il principio di specificità dei motivi, pena la dichiarazione di un ricorso inammissibile con conseguente condanna a sanzioni pecuniarie. Analizziamo questo caso per comprendere le implicazioni pratiche per chi intende impugnare una sentenza.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) emessa dal Tribunale. La decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello, che tuttavia confermava la condanna per l’imputata. Non soddisfatta della decisione di secondo grado, la ricorrente decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il cuore della decisione della Corte di Cassazione risiede nell’analisi dei requisiti formali dell’atto di impugnazione. La legge, in particolare l’articolo 581, comma 1, lettera c) del codice di procedura penale, stabilisce che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi specifici per cui si impugna una decisione. Non basta una generica contestazione. Il ricorrente ha l’onere non solo di criticare punti specifici della sentenza, ma anche di indicare chiaramente gli elementi (di fatto o di diritto) su cui si fonda la sua lamentela.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha riscontrato che il ricorso era formulato in termini generici. A fronte di una motivazione della Corte d’Appello definita ‘ampia e logicamente corretta’, la ricorrente non ha fornito gli elementi necessari per permettere ai giudici di legittimità di individuare i presunti errori e di esercitare il proprio controllo. Questa carenza ha reso il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha ribadito un principio consolidato: la specificità dei motivi è un requisito essenziale che serve a delimitare il campo del giudizio di legittimità. Un ricorso vago e generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano le critiche mosse alla sentenza e, di conseguenza, di valutarne la fondatezza. Il ricorso non può tradursi in una mera riproposizione delle difese già svolte nei gradi di merito, ma deve attaccare specificamente la logica e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso non rispettava questi canoni, è stato dichiarato inammissibile, impedendo alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni e le Conseguenze Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette per la ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, è stata condannata al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, e più significativamente, è stata condannata al versamento di una somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è giustificata dalla ‘colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, come chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 186/2000), e serve a disincentivare la presentazione di appelli temerari o redatti senza la dovuta diligenza tecnica. Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione non è una formalità, ma un atto giuridico che richiede precisione, chiarezza e il rispetto scrupoloso delle norme procedurali.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era privo del requisito della ‘specificità dei motivi’, come richiesto dall’art. 581 c.p.p. La ricorrente non ha indicato in modo chiaro e preciso gli elementi di fatto e di diritto a sostegno della sua contestazione, limitandosi a una critica generica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, inoltre, al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che il ricorrente non può limitarsi a lamentare un’ingiustizia o un errore generico. Deve, invece, individuare con precisione i passaggi della motivazione della sentenza che ritiene errati, spiegare per quali ragioni giuridiche o logiche lo sono e indicare le prove o gli elementi trascurati che avrebbero portato a una decisione diversa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51839 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51839 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a MESSINA il 12/04/1967
avverso la sentenza del 22/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 22/03/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 04/07/2017, nei confronti di NOME confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 640 CP .
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissi specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugna e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formu consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle a
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019