Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51839 Anno 2019
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51839 Anno 2019
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2019
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
La CORTE APPELLO di MESSINA, con sentenza in data 22/03/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di MESSINA, in data 04/07/2017, nei confronti di COGNOME NOME confermava la condanna in relazione al reato di cui all’ art. 640 CP .
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissi specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugna e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formu consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare sindacato.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle a
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2019