Ricorso inammissibile: quando la mancanza di specificità costa caro
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi presentati devono confrontarsi direttamente e criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Analizziamo questo caso per capire l’importanza di una difesa tecnica e mirata.
I fatti del processo
Un imputato, condannato in primo e secondo grado per il reato di tentato furto pluriaggravato, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione. La sua difesa si concentrava su un unico motivo: la contestazione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Secondo la Corte, tuttavia, il ricorso si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza però attaccare specificamente le ragioni che avevano portato la Corte d’Appello a negare i benefici richiesti. In pratica, l’atto di impugnazione non dialogava con la sentenza di secondo grado, ignorandone di fatto il percorso motivazionale.
Il ricorso inammissibile secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Il punto centrale è che un motivo di ricorso non può essere generico o astratto. Deve, invece, essere specifico e correlato alle argomentazioni contenute nel provvedimento che si intende censurare.
Quando un ricorso si limita a ripetere le stesse doglianze già respinte, senza spiegare perché le motivazioni del giudice d’appello sarebbero errate, l’atto risulta ‘aspecifico’. In questo modo, l’imputato non adempie all’onere, imposto anche dall’art. 581 del codice di procedura penale, di esplicitare le ragioni concrete per cui la decisione impugnata dovrebbe essere annullata.
Il richiamo alle Sezioni Unite
Per rafforzare la propria decisione, la Corte ha citato una celebre sentenza delle Sezioni Unite (la n. 8825 del 2017, Galtelli), che ha chiarito in modo definitivo i criteri di ammissibilità. Secondo questo principio, i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono vaghi, ma anche quando manca la ‘necessaria correlazione’ con le ragioni della sentenza impugnata. L’atto di impugnazione non può ignorare il contenuto del provvedimento che attacca; deve invece prenderlo come punto di partenza per sviluppare una critica logico-giuridica puntuale.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con le argomentazioni specifiche utilizzate dalla Corte d’Appello per negare le attenuanti e la sospensione condizionale. Il ricorso era, di fatto, una copia delle difese precedenti, senza alcun elemento di novità o critica mirata alla motivazione della sentenza di secondo grado. Questo comportamento processuale equivale a non motivare affatto il ricorso, rendendolo così inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
La mancanza di correlazione tra l’impugnazione e la decisione impugnata rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha quindi concluso che il ricorso dovesse essere dichiarato tale, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione importante: la redazione di un ricorso per cassazione è un’arte che non ammette superficialità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile smontare, pezzo per pezzo, le argomentazioni giuridiche che la sorreggono. Un ricorso che ignora le motivazioni del giudice precedente è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse. La difesa tecnica deve sempre partire da un’analisi critica e puntuale della decisione che si intende impugnare, dimostrando al giudice di legittimità dove e perché il ragionamento del giudice di merito ha fallito.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile non solo quando è intrinsecamente vago, ma anche quando non si confronta specificamente con le ragioni e le motivazioni esposte nella sentenza che si sta impugnando.
Perché è necessario correlare i motivi del ricorso alle motivazioni della sentenza impugnata?
È necessario perché l’atto di impugnazione deve dimostrare gli errori logico-giuridici della decisione precedente. Ignorare le motivazioni del giudice di merito significa presentare un ricorso astratto e non pertinente, che non può essere esaminato.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3331 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3331 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 30/08/1998
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4
35014/2024 GLYPH Rel. COGNOME – Ud. 18.12.2024
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato;
Considerato che il ricorso, articolato in un unico motivo – con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena – oltre a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito (cfr. ultimo e penultimo capoverso della motivazione), è aspecifico in quanto non si confronta con le argomentazioni che la Corte distrettuale ha posto a sostegno del diniego dei benefici. Così facendo, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen. e di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 18 dicembre 2024
Il consiglier tensore
Il Presidente