Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Critica Specifica alla Sentenza
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un’attività tecnica che richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non basta ripetere le proprie ragioni, ma è necessario confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare. Analizziamo questa decisione per comprendere le implicazioni pratiche per la difesa.
Il Percorso Giudiziario del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna in primo grado, con rito abbreviato, emessa dal Tribunale di Milano nei confronti di un imputato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, commessi in concorso con altri e con l’aggravante della recidiva.
La Corte d’Appello di Milano, successivamente, aveva parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo l’entità della pena inflitta. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, portando il caso all’attenzione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha posto fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate dall’imputato, ma si ferma a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’impugnazione stessa.
La conseguenza diretta di questa declaratoria è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. La sentenza di condanna della Corte d’Appello è così divenuta definitiva.
Le Motivazioni della Decisione
La ragione di questa severa decisione risiede nella modalità con cui è stato formulato il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, i motivi di censura presentati dalla difesa non erano supportati da una necessaria analisi critica delle argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata.
In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse doglianze già avanzate e vagliate nel giudizio di secondo grado, senza spiegare perché le motivazioni dei giudici d’appello fossero errate o illogiche. La Corte ha sottolineato come le censure non si confrontassero in alcun modo con le pagine della sentenza in cui la Corte territoriale aveva esposto il proprio ragionamento. Questo approccio è stato considerato meramente reiterativo e, pertanto, non idoneo a superare il vaglio di ammissibilità. La Corte richiama consolidati principi giurisprudenziali, tra cui la nota sentenza ‘Galtelli’ delle Sezioni Unite, secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere una critica specifica e argomentata alla decisione che si contesta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione cruciale per ogni difensore. Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono semplicemente ripresentare le proprie tesi. È un giudizio di legittimità, il cui scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Per questo motivo, l’atto di ricorso deve essere strutturato come un vero e proprio dialogo critico con la decisione precedente: deve individuarne i passaggi argomentativi ritenuti errati e spiegarne le ragioni in punto di diritto o di logica. Un ricorso che ignora le motivazioni del giudice d’appello e si limita a un ‘copia e incolla’ dei motivi precedenti è destinato, come in questo caso, a essere dichiarato ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria, oltre alla definitiva chiusura del processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, non contenevano un’analisi critica specifica della sentenza d’appello e si limitavano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, da versare alla Cassa delle Ammende.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti del secondo grado nel ricorso per cassazione?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che è necessario confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. La mera riproposizione di doglianze già vagliate, senza una specifica critica alla decisione di secondo grado, rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1336 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME COGNOME nato il 11/12/1995
avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riduzione del trattamento sanzionatorio, la pronuncia emessa il 8 ottobre 2019 all’esito di rito abbreviato dal Tribunale di Milano, che lo ha condannato per il reato di cui all’art.99, 110 cod. pen. e 73, commi 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Milano il 28 giugno 2016;
considerato che i motivi di censura non siano scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, clep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui prìncipi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
ritenuto che le censure, che non si confrontano con la motivazione offerta alle pagg.5-7 della sentenza, siano meramente reiterative di doglianze già adeguatamente vagliate;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023