Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29756 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29756 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE nato il 28/10/1990
avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
(6k- o-a n – Kirgsciaire -p-à-t -M
udita la relazione svolta -dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti, e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo del ricorso avente ad oggetto la mancata concessione delle circo attenuanti generiche, con richiesta a questa Corte di sollevare questione di le
costituzionale in relazione all’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., per contrasto con della Costituzione nella parte in cui prevede che l’atto di ricorso per cassazione de
redatto appena di inammissibilità da un difensore iscritto nell’albo speciale dell cassazione.
Il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, inammissibilit ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis, primo periodo, cod. proc. pen. come riformulato dalla
legge n. 103 del 2017 va dichiarata con procedura
de plano.
In seguito alle modifiche apportate dalla medesima legge, entrata in vigore il 3 agost all’art. 613 cod. proc. pen., l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono, in
sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale
Cassazione e non è più consentita la personale sottoscrizione dell’imputato del impugnazione, come previsto dall’originario art. 613 cod. proc. pen.
Osservato che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale 613 cod. proc. pen., come modificato dall’art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per a violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente proposizione del ricorso in cassazione all’imputato personalmente, in quanto rient discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l’eser impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà di (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 -dep. 23/02/2018-, COGNOME, Rv. 272011 – 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determi in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 marzo 2025