Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4373 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4373 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data(21707720241 confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal GIP TRIBUNALE di VARESE, in data 21/02/2024, ne confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 4 L n. 110 del 1975.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo i seguenti motivi:
il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motiva riferimento alla ritenuta responsabilità, è inammissibile.
il motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motiva riferimento all’art.131-bis cod. pen. è inammissibile.
Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibil specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedurre le censure su uno determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono all delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare i sindacato.
Il ricorso, che chiede alla Corte di sindacare il merito della decisione, introduce censure i motivate valutazioni compiute dai giudici di merito.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determi causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versa della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2025