Ricorso Inammissibile: Perché l’Imputato Non Può Più Agire da Solo in Cassazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale, rendendo un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente a pesanti sanzioni. La vicenda sottolinea l’importanza cruciale di affidarsi a un difensore specializzato per agire davanti alla Suprema Corte, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla cosiddetta “Riforma Orlando”. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso nasce da una condanna per un reato legato agli stupefacenti, specificamente una fattispecie di minore entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. La condanna, emessa dal Tribunale di Tivoli, era stata confermata dalla Corte di Appello di Roma.
Insoddisfatto della decisione e, in particolare, della quantificazione della pena (la cosiddetta dosimetria), l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, ha commesso un errore procedurale fatale: ha redatto e sottoscritto personalmente l’atto, senza l’assistenza di un avvocato.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, senza nemmeno entrare nel merito delle doglianze dell’imputato, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sulla fondatezza o meno delle critiche alla sentenza d’appello, ma su un vizio formale insuperabile: la modalità di presentazione dell’impugnazione. La Corte ha stabilito che l’imputato non aveva la facoltà di proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità.
Le Motivazioni: L’Impatto della Riforma Orlando
Il cuore della decisione risiede nell’applicazione delle norme modificate dalla Riforma Orlando (Legge n. 103 del 2017). Questa legge ha introdotto cambiamenti significativi agli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale. In sintesi, la nuova disciplina stabilisce che il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
La facoltà per l’imputato di agire personalmente, un tempo consentita in alcune circostanze, è stata quindi eliminata per il giudizio di legittimità. La Corte ha precisato che tale nuova regola era pienamente applicabile al caso di specie, poiché sia la sentenza impugnata (novembre 2023) sia la proposizione del ricorso erano avvenute ben dopo l’entrata in vigore della riforma (3 agosto 2017).
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, l’inammissibilità del ricorso, quando non dovuta a cause esterne ma a colpa del ricorrente (come in questo caso, per non aver rispettato le regole procedurali), comporta due conseguenze automatiche:
1. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
2. La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
Nel caso specifico, la sanzione è stata quantificata in quattromila euro.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche per l’Imputato
Questa ordinanza è un monito chiaro e severo: il “fai da te” legale davanti alla Corte di Cassazione non è consentito e può rivelarsi molto costoso. La complessità del giudizio di legittimità e le sue rigide regole procedurali richiedono obbligatoriamente l’intervento di un professionista qualificato. L’imputato che tenta di agire da solo non solo vede il suo ricorso respinto senza esame, ma subisce anche una condanna economica aggiuntiva. La decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi livelli più alti, deve essere mediato da competenze tecniche specifiche, a garanzia della corretta amministrazione della giustizia stessa.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No. A seguito della Riforma Orlando (L. 103/2017), il ricorso in Cassazione deve essere proposto esclusivamente da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Un ricorso presentato personalmente dall’imputato è inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, quattromila euro) a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
La nuova regola che vieta il ricorso personale si applica anche a procedimenti iniziati prima della sua entrata in vigore?
La Corte ha chiarito che la regola si applica quando sia il provvedimento impugnato sia la proposizione del ricorso sono successivi alla data di entrata in vigore della Riforma Orlando (3 agosto 2017), come nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
P ato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Tivoli che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art.73 comma 5 dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato con ricorso sottoscritto personalmente il quale si doleva di difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena.
In via preliminare va dichiarata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall’imputato con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione.
Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all’imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giudice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. che consentono la proposizione del ricorso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di cassazione.
Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina e senz’altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stato pronunciato il provvedimento impugnato, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (entrambi successivi alla data di entrata in vigore della Riforma Orlando e cioè il 3 Agosto 2017).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore