Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo di Agire Senza Avvocato
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è una fase estremamente delicata del processo penale, governata da regole procedurali ferree. Un errore formale può compromettere l’intero percorso, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile con conseguenze significative, anche economiche. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la mancanza della necessaria assistenza legale possa rivelarsi un passo falso fatale.
Il Contesto del Caso: Dal Patteggiamento al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale. L’imputato aveva concordato una pena di quattro anni e due mesi di reclusione, oltre a una multa di 14.200 euro, per reati gravi legati allo spaccio di sostanze stupefacenti (nello specifico, cocaina) e alla detenzione illegale e ricettazione di armi.
Nonostante l’accordo sulla pena, l’imputato ha deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso si concentrava su un punto di diritto: la qualificazione giuridica della detenzione di cocaina. Secondo il ricorrente, i fatti avrebbero dovuto essere inquadrati nell’ipotesi di reato di lieve entità (prevista dal comma 5 dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990), anziché in quella più grave (prevista dal comma 1 dello stesso articolo) applicata nella sentenza.
La Decisione della Cassazione: Un Errore Formale Fatale
La Corte di Cassazione, tuttavia, non è mai entrata nel merito della questione. L’analisi si è fermata a un controllo preliminare di natura procedurale, che si è rivelato decisivo. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Il motivo è tanto semplice quanto perentorio: il ricorso era stato presentato personalmente dall’imputato. Questa modalità di presentazione è in palese violazione di quanto disposto dal Codice di Procedura Penale, che per il giudizio di cassazione impone requisiti di forma e rappresentanza molto stringenti.
Le Motivazioni della Cassazione sul ricorso inammissibile
La motivazione dell’ordinanza si fonda sul combinato disposto degli articoli 571, comma 1, e 613, comma 1, del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
L’imputato, quindi, non ha la facoltà di presentare personalmente l’atto di impugnazione. La legge richiede una ‘difesa tecnica’ qualificata, in considerazione della complessità delle questioni trattate in sede di legittimità, che vertono su violazioni di legge e vizi di motivazione, non su una nuova valutazione dei fatti. Agendo in prima persona, l’imputato ha commesso un errore procedurale insuperabile, che ha precluso alla Corte qualsiasi esame delle sue doglianze.
Le Conclusioni: Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità non è stata priva di conseguenze. La Corte ha ritenuto che la causa di inammissibilità fosse attribuibile a colpa del ricorrente. Di conseguenza, oltre a rendere definitiva la condanna, lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, e in particolare nelle fasi di impugnazione più tecniche come il ricorso in Cassazione, il ‘fai da te’ non è un’opzione. L’assistenza di un avvocato specializzato non è solo una garanzia di difesa, ma un requisito procedurale indispensabile la cui violazione porta a conseguenze negative e irreversibili.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione?
No. In base a quanto stabilito dalla Corte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché presentato personalmente dall’imputato. Gli articoli 571 e 613 del Codice di Procedura Penale impongono che l’atto sia sottoscritto da un avvocato abilitato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Il giudice non esamina il merito della questione sollevata. Inoltre, come in questo caso, se l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, qui quantificata in 3.000 euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Qual era il motivo di merito del ricorso che non è stato esaminato?
L’imputato contestava la qualificazione giuridica del reato di detenzione di cocaina. Sosteneva che dovesse essere considerata un’ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) invece dell’ipotesi più grave (art. 73, comma 1) per la quale era stato condannato. A causa dell’errore procedurale, la Corte non ha potuto valutare questa argomentazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8991 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8991 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 23/09/1989
avverso la sentenza del 02/10/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME, al quale è stata applicata la pena concordata ex art e ss. cod. proc. pen. di quattro anni e due mesi di reclusione e di 14.200,00 euro d reati di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per reati in mate detenzione e ricettazione di armi, articolando un motivo di ricorso, deduce violazion vizio di motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica della detenzione di coca del comma 1, invece che a norma del comma 5, del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del
Considerato che il ricorso è inammissibile perché presentato personalmente dall’ in violazione del combinato disposto di cui agli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, pen.;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammi
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2025.