Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27304 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AFRICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, con la quale è stata rideterminata la pena di cui sentenza del Tribunale di Alessandria, di condanna del predetto per concorso in furto con destrezza, con la recidiva qualificata (in Prasco il 22/11/2014);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché prop per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base del decisione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 de 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che con riferimento al primo motivo, esso è manifestamente infondato, atteso che in atti v è querela presentata in data 24/11/2014 da COGNOME NOME, con la quale la persona offesa ha chiesto espressamente la punizione dei responsabili dell’azione predatoria subita;
che, con riferimento al diniego delle generiche e alla mancata esclusione della recidiva motivi, oltre ad essere del tutto generici, non sono preceduti da un necessario confronto con ragionamento giustificativo dei giudici territoriali, i quali hanno richiamato l’assenza di el positivi e la circostanza che, al momento del fatto, il COGNOME era destinatario di un ordine cattura, quanto al diniego delle generiche (sulla natura del relativo giudizio – di fatto – ve 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; sull’onere motivazionale del giudice, anche in relazione alle allegazioni difensive, vedi sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693-01; n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Cari/lo, Rv. 275509-03; sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549-02); la storia criminale dell’imputato, in uno con la circostanza che il nuovo reato era stato posto in essere mentre il NOME era sottoposto a misura di prevenzione, essendo stato condannato anche per averne violato le prescrizioni, nonché per altri reati in epoca prossima a quello per il quale si procede, quanto alla recidiva e al gi di maggiore pericolosità espressa;
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
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