Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione precedente. È fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua manifesta genericità. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione per comprendere meglio le regole procedurali e le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente formulata.
I Fatti del Processo e la Decisione della Corte d’Appello
Il caso ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Venezia, contro la quale un imputato ha proposto ricorso per Cassazione. I motivi del ricorso vertevano principalmente su due punti: la presunta mancanza di motivazione riguardo la sua responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) e la contestazione della sua partecipazione a titolo di concorso in altri reati, sostenendo che la condotta materiale fosse stata posta in essere da un’altra persona.
La Corte d’Appello aveva già confutato tali argomentazioni, valorizzando, per il primo punto, la condotta violenta tenuta dall’imputato per sottrarsi a un controllo necessario, anche in ragione di minacce di gesti autolesionistici. Per il secondo punto, la Corte territoriale aveva già chiarito che all’imputato erano stati contestati i delitti a titolo di concorso.
L’Importanza della Specificità nel ricorso inammissibile
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato dalla Cassazione come una semplice riproposizione di una censura già adeguatamente respinta in appello. La Corte Suprema ha evidenziato come il ricorrente si fosse limitato a criticare in fatto la ricostruzione degli eventi, senza però sollevare vizi di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente analizzato e valorizzato la condotta violenta e le minacce.
Questo approccio rende il motivo del tutto generico, poiché non attacca la logicità del ragionamento del giudice di secondo grado, ma si limita a offrire una diversa lettura dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Genericità dei Motivi e Concorso di Persone
Anche il secondo motivo è stato ritenuto generico. La Cassazione ha sottolineato che il ricorso non può ignorare le affermazioni del provvedimento che si intende censurare. Nel caso specifico, il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della Corte d’Appello riguardo la contestazione del reato a titolo di concorso. Limitarsi a negare la propria condotta materiale, senza argomentare specificamente sul perché non sussistano gli elementi del concorso, rende il motivo aspecifico e, di conseguenza, inammissibile.
La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007), secondo cui un ricorso è inammissibile per genericità se manca ogni correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una valutazione di manifesta genericità di entrambi i motivi proposti. I giudici hanno osservato che il ricorrente non ha sviluppato argomentazioni critiche puntuali contro la sentenza d’appello, ma ha piuttosto riproposto le medesime doglianze già esaminate e respinte, oppure ha formulato censure apodittiche e non correlate alla struttura motivazionale della decisione impugnata.
La mancanza di un confronto critico e specifico con le argomentazioni del giudice di merito ha portato la Corte a concludere che il ricorso fosse privo dei requisiti minimi richiesti dalla legge per poter essere esaminato nel merito. Di conseguenza, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva di fondamento.
Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e tecnica della sentenza impugnata. Non è una sede in cui si può chiedere un riesame dei fatti, ma un giudizio di legittimità che deve concentrarsi sui vizi di legge o di motivazione del provvedimento. Un ricorso inammissibile perché generico non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. È quindi essenziale affidarsi a una difesa tecnica competente che sappia articolare i motivi di ricorso in modo specifico, pertinente e strettamente correlato alle argomentazioni della decisione che si intende contestare.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, ovvero se non si confrontano in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse censure già respinte o a contestare i fatti.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che il motivo manca di una correlazione diretta tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In pratica, il ricorrente ignora o non affronta adeguatamente la motivazione del giudice precedente, rendendo la sua critica vaga e inefficace.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Oltre alla conferma della decisione impugnata, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15465 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15465 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità per il delitto di cui all’art. 337 cod. pen. è riproduttivo di analoga adeguatamente confutata dalla Corte territoriale e declinato in fati:o nella parte in ricorrente censura la ricostruzione degli eventi analizzati con correttezza dalla decisi impugnata, che ha valorizzato la condotta violenta frapposta al necessario controllo al persona che doveva essere svolto in ragione della minaccia di gesti autolesionisti preannunciati dallo stesso ricorrente;
rilevato che il secondo motivo risulta generico avendo la Corte territoriale evidenziato, fronte della dedotta condotta materialmente posta in essere da altro soggetto, come al ricorrente fossero stati contestati i delitti a titolo di concorso nel reato che vie apoditticamente censurato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei moti manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 342 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08/03/2024.