Ricorso Inammissibile: la Cassazione ribadisce la necessità di motivi specifici
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 27842 del 2024, ha messo nuovamente in luce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente una critica generica; è indispensabile articolare censure precise e dettagliate. La mancata osservanza di questa regola conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere perché la forma, nel diritto, è anche sostanza.
I fatti del processo
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Taranto per reati previsti dal Testo Unico delle Leggi Doganali (DPR 43/1973). L’imputato, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito in merito alla sua responsabilità penale. Tuttavia, il ricorso si limitava a dedurre un generico ‘vizio della motivazione’, senza scendere nel dettaglio delle critiche.
L’importanza della specificità nel ricorso inammissibile
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata, ma ometteva di indicare le specifiche ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta. In pratica, l’atto si risolveva in una contestazione astratta e apodittica, priva di qualsiasi analisi critica puntuale dell’apparato motivazionale della sentenza di condanna. La Corte ha rilevato come questa modalità di impugnazione violasse apertamente quanto previsto dall’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la legge richiede una ‘indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum’. Nel caso di specie, questa specificità era totalmente assente. Il ricorso era caratterizzato da un’assoluta genericità, non individuando alcun profilo di censura concreto contro la motivazione della sentenza d’appello.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sul dettato normativo. L’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale, stabilisce chiaramente i requisiti di forma e contenuto dell’atto di impugnazione. L’inosservanza di tale disposizione, in particolare per quanto riguarda la genericità dei motivi, è sanzionata dall’articolo 591, lettera c), dello stesso codice con l’inammissibilità. La Corte ha quindi agito in stretta applicazione della legge, rilevando che non è sufficiente invocare l’annullamento senza spiegare in modo analitico e circostanziato perché la sentenza precedente sarebbe errata. Questa rigidità formale ha uno scopo sostanziale: garantire che il giudizio di legittimità si concentri su questioni di diritto precise e non si trasformi in un terzo grado di merito.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio cruciale: un ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e preciso, non una mera lamentela. Per avere una possibilità di successo, è fondamentale che l’avvocato individui con esattezza i vizi della sentenza impugnata, li articoli in modo chiaro e li supporti con solidi argomenti giuridici e fattuali. Un ricorso inammissibile non solo è inefficace, ma comporta anche un onere economico per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della sua ‘assoluta genericità’. Il ricorrente si è limitato a invocare l’annullamento della sentenza per un generico vizio di motivazione, senza indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, come richiesto dall’art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per un ricorso valido?
La legge, in particolare l’art. 581 del codice di procedura penale, richiede che il ricorso contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, individuando e analizzando profili di censura concreti contro la decisione impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27842 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27842 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli a 291 bis comma 1, DPR 43 /1973, deducendo genericamente vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specific ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a soste del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza imp senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’ap motivazionale a fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’art 581, lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi adldotti, è prevista dall’art 591, l proc. pen. quale causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente