Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale che richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda quanto sia fondamentale la specificità dei motivi: un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso evidenzia l’importanza di formulare un’impugnazione dettagliata, come richiesto dal codice di procedura penale, per evitare conseguenze negative.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un uomo condannato dalla Corte d’Appello a una pena di 2 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione. Le accuse erano gravi: aver formato 18 false prescrizioni mediche e essersi impossessato dei relativi moduli sottraendoli dagli studi di due medici. I reati contestati erano quelli previsti dagli articoli 81 (reato continuato), 477 e 482 (falsità materiale commessa da privato) e 61 n. 2 e 624 (furto aggravato) del codice penale.
In sede di appello, la sentenza di primo grado era stata parzialmente riformata. Successivamente, la Cassazione aveva annullato con rinvio la decisione, ma solo per quanto riguarda l’aumento di pena legato alla recidiva. Tutte le altre statuizioni sulla colpevolezza e sulla pena base erano diventate irrevocabili. Il procedimento tornava quindi davanti alla Corte d’Appello per una nuova valutazione limitata a quel singolo aspetto.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
L’imputato ha presentato nuovamente ricorso in Cassazione contro la seconda sentenza d’appello, lamentando, con un unico motivo, un vizio di motivazione e una violazione di legge riguardo all’applicazione della recidiva qualificata (art. 99 co. 4 cod. pen.) e alla sua prevalenza sulle attenuanti generiche. Tuttavia, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è stata la sua assoluta genericità. La Corte ha sottolineato che il rinvio era stato disposto esclusivamente per la questione della recidiva, mentre il resto della condanna era già definitivo. Il ricorrente, invece di affrontare specificamente questo punto, ha presentato motivi vaghi, senza indicare in modo chiaro e analitico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione sull’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna un provvedimento di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che giustificano la richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a invocare l’annullamento della sentenza senza fornire argomentazioni concrete e senza individuare profili di censura precisi contro la motivazione della Corte d’Appello. Questo difetto di specificità, secondo la giurisprudenza costante, rende l’impugnazione generica e, di conseguenza, inammissibile.
L’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale, stabilisce che la genericità dei motivi è una causa di inammissibilità. Poiché non è emersa alcuna prova che l’inammissibilità fosse dovuta a una colpa non attribuibile al ricorrente, la Corte ha applicato l’articolo 616 cod. proc. pen. Questa disposizione prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il proponente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La sanzione è stata quantificata in 3.000 euro, ritenuta una somma equa.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un’impugnazione, per essere efficace, deve essere specifica e puntuale. Non è sufficiente contestare genericamente una decisione; è necessario smontare punto per punto la motivazione del giudice, indicando con precisione le violazioni di legge o i vizi logici commessi. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma aggrava la posizione del condannato con ulteriori oneri economici. È una lezione importante per chiunque si approcci al complesso mondo dei ricorsi in Cassazione, dove il formalismo e la chiarezza espositiva sono requisiti imprescindibili per ottenere giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente non ha indicato in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, limitandosi a contestazioni vaghe, in violazione dell’art. 581, lett. d), cod. proc. pen.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria. In questo caso, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che il rinvio era stato disposto solo per la recidiva?
Significa che una precedente decisione della Cassazione aveva reso definitive tutte le parti della sentenza di condanna (relative alla colpevolezza e alla pena base), tranne quella sull’aumento di pena per la recidiva. La Corte d’Appello doveva quindi riesaminare solo quel punto specifico, e il successivo ricorso avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente su di esso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3978 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3978 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la qual i hr ’55-D5 1 11hinn.i vuo Corte d’appello , GLYPH rziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 2, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 81, 477 e 482 cod. p aver formato 18 false prescrizioni mediche sottraendo i relativi moduli per la prescrizion farmaci dagli studi medici; per il reato di cui agli artt. 61 n. 2 e 624 cod. pen., Per impossessato di 18 moduli per la prescrizione di farmaci sottraendoli presso gli studi medici dottori NOME COGNOME e COGNOME NOME.
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione e violazion legge in ordine alla confermata applicazione della recidiva qualificata di cui all’art. 99 co. pen., nonché l’illegittima prevalenza della stessa sulle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso appare generico. Il rinvio era stato disposto unicamente in relazione all’aume di pena per la recidiva essendo le altre statuizioni divenute irrevocabili.
L’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica delle ragioni di degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di s dovendosi riscontrare un’assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugnata, senza indi in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazional fondamento del decisum.
L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett d) cod.proc.pen., sotto il profilo della gene dei motivi addotti, è prevista dall’art 591 lett c) cod.proc.pen. quale causa di inammissibil
Stante l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
consigliere estensore
Il Presidente