Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più negativi per chi si appella a un grado superiore di giudizio. Non solo la richiesta viene respinta senza neanche essere esaminata nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata specificazione dei motivi di ricorso conduca inevitabilmente a questa conclusione, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. Il ricorrente, condannato in secondo grado, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo atto di ricorso si è rivelato problematico: l’unico motivo addotto a sostegno della sua richiesta è stato giudicato dalla Suprema Corte come affetto da “genericità assoluta”. In pratica, il ricorrente non ha spiegato in modo chiaro e specifico per quali ragioni la sentenza della Corte d’Appello dovesse essere considerata viziata o errata.
La Difesa e il Problema del ricorso inammissibile
Nel suo ricorso, l’imputato si è limitato a contestare la decisione dei giudici di merito senza però fornire argomentazioni concrete. In particolare, non ha adeguatamente contestato né il trattamento sanzionatorio ricevuto né il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La difesa non ha indicato i presunti vizi di motivazione della sentenza impugnata, lasciando il ricorso privo di un fondamento giuridico solido e specifico. Questo approccio ha reso il ricorso inammissibile e ha impedito alla Corte di Cassazione di entrare nel vivo della questione.
La Decisione della Corte di Cassazione
Di fronte a un ricorso così formulato, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, “congruamente motivato” la propria decisione sia sulla pena inflitta sia sul diniego delle attenuanti. Il ricorso, invece, era talmente vago da non permettere un reale confronto critico con la sentenza di secondo grado. La conseguenza diretta, prevista dall’articolo 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente.
Le Conseguenze Economiche della Dichiarazione di Inammissibilità
Oltre a vedere il proprio ricorso respinto, l’imputato è stato condannato a sostenere ulteriori oneri economici. La Corte ha infatti disposto:
1. Il pagamento delle spese processuali.
2. Il versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria è stata considerata equa in ragione delle questioni sollevate e della palese infondatezza del ricorso.
Le motivazioni della Corte
La Corte ha basato la sua decisione sul principio fondamentale secondo cui un ricorso per cassazione deve essere specifico e non generico. Il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione le parti della sentenza che contesta e le ragioni giuridiche che supportano la sua tesi. Una critica vaga e generica non è sufficiente per attivare il controllo di legittimità della Suprema Corte. Nel caso di specie, la totale assenza di argomentazioni concrete ha reso il ricorso un atto processuale inutile, determinandone l’inevitabile inammissibilità. La Corte ha ribadito che la motivazione della Corte d’Appello era completa e logica, e il ricorso non è riuscito a scalfirne la coerenza.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere un ricorso in modo rigoroso e dettagliato. Un atto di impugnazione non può limitarsi a una sterile lamentela, ma deve articolare critiche precise e fondate sulla legge o su vizi logici della motivazione. In caso contrario, il rischio di un ricorso inammissibile è altissimo, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni. Per chiunque intenda percorrere la strada dell’impugnazione, è essenziale affidarsi a una difesa tecnica che sappia formulare motivi specifici, pertinenti e giuridicamente solidi, evitando di incorrere in una declaratoria di inammissibilità che chiude ogni porta a una revisione della sentenza.
Cosa significa che un ricorso è affetto da genericità assoluta?
Significa che il ricorso non specifica in modo chiaro e dettagliato i motivi per cui si contesta la sentenza impugnata, limitandosi a una critica vaga senza fornire argomentazioni giuridiche concrete.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Perché la Corte ha condannato il ricorrente a pagare 3.000 euro?
La Corte ha ritenuto tale somma equa in ragione delle questioni dedotte nel ricorso e della sua manifesta infondatezza, condannando il ricorrente a versare la cifra alla Cassa delle ammende come sanzione per aver presentato un ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40560 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Genova che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito sia al trattamento sanzionatorio e sia in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, mentre nel ricorso non sono neppure spiegate le ragioni per le quali la sentenza impugnata presenterebbe evidenti vizi della motivazione sui predetti punti;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente)