Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi non Bastano in Cassazione
Nel complesso mondo della procedura penale, l’esito di un processo può dipendere non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo e dal momento in cui queste vengono presentate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancata specificazione dei motivi o la loro tardiva proposizione possano condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso, riguardante un’impugnazione per un reato di evasione, sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e precisa sin dai primi gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di evasione emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a diversi motivi. In particolare, il ricorrente lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l’omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e un’errata dosimetria della pena inflitta.
L’importanza di un ricorso non generico
L’analisi della Suprema Corte si è concentrata sulla struttura e sul contenuto dei motivi presentati. La Corte ha rapidamente rilevato una criticità fondamentale che ha compromesso l’intero ricorso. I giudici hanno infatti stabilito che i motivi addotti erano, in parte, preclusi e, in parte, eccessivamente generici, rendendo così il ricorso inammissibile nel suo complesso. Questa decisione evidenzia un principio cardine del nostro sistema processuale: i motivi di ricorso in Cassazione devono essere specifici e non possono riguardare questioni non sollevate nei gradi precedenti, salvo eccezioni.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi distinti.
In primo luogo, per quanto riguarda la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno osservato che tale motivo non era stato dedotto nell’atto di appello. Questo vizio procedurale ha reso la questione ‘preclusa’, ovvero non più esaminabile in sede di legittimità. La legge, infatti, impone che le doglianze vengano presentate in modo sequenziale nei vari gradi di giudizio, per garantire un corretto e ordinato svolgimento del processo.
In secondo luogo, per i restanti profili di ricorso – la particolare tenuità del fatto e la dosimetria della pena – la Corte ha ritenuto che fossero formulati in modo ‘generico’. Il ricorrente, cioè, non aveva argomentato in maniera specifica e dettagliata le ragioni per cui la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata errata o carente. Una critica generica alla decisione del giudice di merito, senza un confronto puntuale con le argomentazioni contenute nel provvedimento, non è sufficiente per ottenere un annullamento in Cassazione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso interamente inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce l’importanza cruciale della corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo impedisce al giudice di esaminare il merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la difesa tecnica deve essere meticolosa e strategica fin dal primo grado, poiché le omissioni o le genericità commesse in appello possono chiudere definitivamente le porte della Cassazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni: il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche non era stato sollevato nel precedente grado di appello, risultando quindi precluso; gli altri motivi, relativi alla particolare tenuità del fatto e alla dosimetria della pena, sono stati considerati generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘precluso’?
Significa che la questione non può più essere esaminata dal giudice perché non è stata sollevata nel momento processuale corretto, in questo caso durante il giudizio di appello. Il sistema processuale richiede che le contestazioni vengano presentate in modo ordinato nei vari gradi di giudizio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza un esame del merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47804 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME CODICE_FISCALE) nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 13486/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione) e le conclusioni difensore;
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché alla dosime della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, quanto alle circostanze attenuanti generiche precluso per non essere stato dedotto in appello, e quanto ai profili residui perché gener rispetto alla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 6-7 provvedimento);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.