Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivalutare le Prove
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del ricorso inammissibile, chiarendo ancora una volta i limiti del proprio sindacato. Il caso riguardava due soggetti condannati per furto aggravato in abitazione, i quali avevano impugnato la sentenza della Corte d’Appello. L’esito del ricorso sottolinea l’importanza di formulare i motivi in modo corretto, concentrandosi sui vizi di legittimità e non su una nuova valutazione dei fatti.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il procedimento nasce da una condanna per furto in abitazione aggravato emessa in primo grado e confermata in appello. Contro quest’ultima decisione, i due imputati hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
Uno dei ricorrenti ha articolato tre motivi di doglianza:
1. Un presunto vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove che lo collocavano sulla scena del crimine.
2. La mancanza di motivazione sulla sua effettiva partecipazione al reato (concorso), sostenendo che si trattasse di mera connivenza.
3. La manifesta illogicità della decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
Il secondo imputato ha proposto un unico motivo di ricorso, coincidente con il terzo del primo ricorrente, relativo al diniego delle attenuanti generiche.
La Decisione della Corte e le Regole sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, fornendo chiarimenti su ciascuno dei motivi proposti.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
Sul primo motivo, la Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudizio di cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Corte non può riesaminare le prove e sostituire la propria valutazione a quella del giudice dei gradi precedenti. Un ricorso che mira a una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, come nel caso di specie, è un ricorso inammissibile perché tenta di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio.
La Reiterazione dei Motivi d’Appello
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le argomentazioni erano una pedissequa reiterazione di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre le stesse difese. In assenza di una critica mirata, il motivo è considerato non specifico e, quindi, inammissibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche e il Controllo della Logicità
Infine, per quanto riguarda il motivo comune a entrambi i ricorrenti, la Corte ha stabilito che la censura sulla manifesta illogicità della motivazione era infondata. Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi a favore o sfavore dell’imputato. È sufficiente che la sua decisione si basi su elementi ritenuti decisivi e che il ragionamento sia privo di evidenti vizi logici. Contestare questa valutazione discrezionale senza dimostrare una palese illogicità rende il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Corte si fonda sulla distinzione netta tra il giudizio di merito, che accerta i fatti, e quello di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni. La Cassazione, citando giurisprudenza consolidata (tra cui Sez. U, n. 6402/1997), ha evidenziato che i poteri del giudice di legittimità non includono la possibilità di una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova. Se la motivazione della sentenza impugnata è completa, non contraddittoria e logicamente coerente, il ricorso che ne critica il contenuto fattuale deve essere dichiarato inammissibile. Allo stesso modo, il principio di specificità dei motivi impone che il ricorso non sia una mera riproposizione delle argomentazioni precedenti, ma una critica puntuale alla decisione di secondo grado.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la strada per la Corte di Cassazione è stretta e richiede un’attenta formulazione dei motivi. Non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici di primo e secondo grado. Per avere successo, un ricorso deve individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi di manifesta illogicità nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile non solo porta alla conferma definitiva della condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove del processo?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una ‘rilettura’ degli elementi di fatto. Il suo ruolo è valutare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di riesaminare le prove come un giudice di primo o secondo grado. Un ricorso che tenta di farlo è considerato un ricorso inammissibile.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono una semplice ripetizione di quelli presentati in appello?
Se i motivi non contengono una critica specifica e argomentata contro la sentenza d’appello, ma si limitano a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, il ricorso viene dichiarato inammissibile per mancanza di specificità.
Il giudice deve giustificare dettagliatamente perché non concede le attenuanti generiche?
Non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che la sua motivazione per negare le attenuanti faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi e sia esente da evidenti illogicità. Una contestazione su questo punto, senza evidenziare una palese illogicità, rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31048 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31048 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA AMATO NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale i ricorrenti sono stati ritenuti responsabili del delitto di furt abitazione aggravato;
considerato che NOME COGNOME ha proposto tre motivi di ricorso e che il terzo è comune all’unico motivo proposto da NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia il vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle prove che lo individuano sul luogo della commissione del fatto, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, co motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
considerato che anche il secondo motivo, con cui si eccepisce la mancanza della motivazione in ordine alla ritenuta concorrenza nel reato da parte dell’imputato, escludendone la mera connivenza, è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 27771001);
considerato che il terzo motivo, comune al primo ed unico motivo di ricorso presentato dalla COGNOME, con cui si censura la manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione
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rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibil condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 8 luglio 2024