Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione è Destinato a Fallire
Il percorso per ottenere giustizia è scandito da regole precise, la cui violazione può comportare conseguenze drastiche come la dichiarazione di un ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come errori procedurali e di merito possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità, specialmente quando si impugna una sentenza di patteggiamento. Analizziamo come la Corte ha rigettato un appello basandosi su due principi fondamentali della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento che gli applicava una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per vari delitti, decideva di impugnare tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il motivo del ricorso era la presunta mancata applicazione dell’art. 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di assoluzione in presenza di determinate condizioni. L’aspetto cruciale, tuttavia, risiedeva nel fatto che l’imputato aveva presentato il ricorso personalmente, senza l’ausilio di un legale specializzato.
La Duplice Ragione dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura snella (de plano), evidenziando una duplice e insormontabile criticità. La decisione si fonda su due pilastri normativi introdotti con la riforma del 2017 (legge n. 103), che ha reso più stringenti le condizioni per l’accesso al giudizio di legittimità.
1. Il Difetto di Sottoscrizione
La prima ragione di inammissibilità è di natura puramente formale ma perentoria. L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso per Cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Poiché l’imputato aveva sottoscritto l’atto personalmente, ha violato una regola procedurale fondamentale, rendendo il suo appello immediatamente irricevibile.
2. I Motivi di Impugnazione Non Consentiti
La seconda ragione è di carattere sostanziale e riguarda i limiti specifici all’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione contro una tale sentenza. Questi includono:
* Vizi nella manifestazione della volontà di patteggiare.
* Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
* Erronea qualificazione giuridica dei fatti.
* Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo addotto dal ricorrente, ovvero la mancata assoluzione ai sensi dell’art. 129 c.p.p., non rientra in questo elenco chiuso. Di conseguenza, anche se fosse stato presentato da un avvocato abilitato, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per il merito della censura.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la propria decisione sottolineando come entrambe le violazioni fossero sufficienti, da sole, a determinare l’inammissibilità. La violazione dell’art. 613 c.p.p. rappresenta un ostacolo procedurale insuperabile, che riflette la volontà del legislatore di garantire un filtro tecnico qualificato per l’accesso al giudizio di legittimità. Allo stesso tempo, il mancato rispetto dei limiti imposti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. conferma che il patteggiamento è un istituto che limita fortemente le successive possibilità di impugnazione, circoscrivendole a vizi specifici e non a una riconsiderazione generale della colpevolezza.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce due lezioni fondamentali per chiunque si approcci al processo penale. In primo luogo, il ricorso in Cassazione è un atto tecnico che richiede obbligatoriamente l’intervento di un difensore specializzato; il ‘fai da te’ è precluso e porta a un’immediata declaratoria di inammissibilità. In secondo luogo, la scelta del patteggiamento comporta una sostanziale rinuncia a contestare l’accusa nel merito in futuri gradi di giudizio. Le vie di impugnazione sono strettissime e non permettono di rimettere in discussione la colpevolezza, se non per i vizi espressamente previsti dalla legge. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma a favore della Cassa delle ammende.
È possibile per un imputato presentare personalmente un ricorso per Cassazione?
No, in base all’art. 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103/2017, l’atto di ricorso deve essere obbligatoriamente sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione, altrimenti è dichiarato inammissibile.
Quali sono gli unici motivi per cui si può impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento?
L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale consente il ricorso solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21406 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21406 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRAPANI
4at-e-~3.4,9-34e-pa-Fti÷
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
NOME COGNOME ricorre personalmente avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale, a richiesta delle parti, gli è stata applicata la pena di un anno e quattro m reclusione per i delitti di cui agli artt. 81, 336 e 582-585 cod, pen’
Il ricorso, con cui si censura la mancata assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, per una duplice ragione: sia perché è proposto personalmente dall’imputato, sia perché proposto per motivi non consentiti.
Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen., c riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l’atto di rico memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difenso iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sotto personalmente dall’imputato, è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.
Va, inoltre, rilevato che ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto legge n.103/17, l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al dife correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del f all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024