Ricorso Inammissibile: Quando la Critica alla Pena non Basta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata in cui le regole procedurali sono ferree. Non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte, e un errore nella scelta dei motivi può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione fa luce sui limiti specifici dei ricorsi contro le sentenze emesse dal Giudice di Pace e confermate in appello, specialmente quando l’oggetto della critica è la motivazione sulla pena.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Giudice di Pace per i reati di lesioni personali e minaccia. La sentenza era stata integralmente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. L’imputata, non rassegnata alla decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo all’entità della pena inflitta, giudicata apodittica, ovvero affermata in modo dogmatico e priva di un’adeguata giustificazione.
I Limiti al Ricorso e la Decisione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto cruciale della procedura penale, cristallizzato nell’articolo 606, comma 2 bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che, per le sentenze del Giudice di Pace, il ricorso in Cassazione è consentito soltanto per violazione di legge e non per vizi di motivazione.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha spiegato che la ricorrente, pur mascherando la sua doglianza come una violazione di legge, in realtà stava criticando esclusivamente il percorso argomentativo del giudice d’appello sulla quantificazione della pena. Questo tipo di critica rientra nel ‘vizio di motivazione’, un motivo non ammesso dalla legge per questa specifica tipologia di ricorsi. Pertanto, il ricorso era inammissibile in partenza.
Inoltre, la Corte ha definito il ricorso anche ‘manifestamente infondato’. Le critiche alla motivazione sono state giudicate come ‘enunciati di puro stile’, ovvero generiche e stereotipate, a fronte di una decisione di merito che, al contrario, era stata ritenuta ‘esauriente e rispondente ai canoni della logica’.
La Sorte delle Spese della Parte Civile
Un aspetto interessante dell’ordinanza riguarda la richiesta di liquidazione delle spese legali avanzata dalla parte civile. La Corte ha negato tale richiesta. Il principio applicato è che, quando il ricorso in Cassazione verte esclusivamente su questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (cioè la pena), non vi è un interesse civile diretto da tutelare. La questione della pena riguarda il rapporto tra lo Stato e l’imputato, non il risarcimento del danno alla vittima. Di conseguenza, non essendo in discussione la responsabilità civile, la parte civile non ha diritto al rimborso delle spese per questa fase del giudizio.
Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione: è essenziale individuare correttamente i motivi di ricorso ammessi dalla legge. Tentare di contestare la logicità della motivazione sulla pena, quando la legge permette di denunciare solo una diretta violazione di norme, conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
È possibile contestare la motivazione sulla quantità della pena in un ricorso per Cassazione contro una sentenza del giudice di pace?
No, secondo la Corte, per le sentenze emesse dal giudice di pace e confermate in appello, il ricorso è ammesso solo per violazione di legge. Criticare la motivazione del giudice sulla pena, ritenendola ad esempio insufficiente o illogica, non rientra in questa casistica e rende il ricorso inammissibile.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali nel giudizio di Cassazione?
No. In questo caso, la Corte ha stabilito che se l’impugnazione riguarda esclusivamente questioni relative alla pena (trattamento sanzionatorio) e non la responsabilità civile, non sussiste un interesse civile da tutelare. Di conseguenza, la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile non può essere accolta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11411 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11411 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a REGGIO CALABRIA il 22/05/1986
avverso la sentenza del 09/05/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, che, in funzione di giudice dell’appello, ha confermato la sentenza del giudice di pace di primo grado che l’ha condannata per i reati di lesioni personali e minaccia;
Considerato che il primo e unico motivo del ricorso dell’imputata – con il quale la ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione circa l’enti della pena inflitta, ritenendola apodittica – è inammissibile ai sensi dell’art. 6 comma 2 bis cod. proc. pen., perché in concreto denuncia esclusivamente vizi di motivazione, quando il ricorso è ammesso per sola violazione di legge; ed è pure manifestamente infondato, in quanto prospetta con enunciati di puro stile l’inesistenza o l’apparenza della motivazione, invece esauriente e rispondente ai canoni della logica;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Considerato, avuto riguardo alla memoria della parte civile con richiesta di liquidazione delle spese, che in tema di spese processuali, la liquidazione di quelle sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (ex multis, sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Vena, Rv. 285236);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso il 26 febbraio 2025