Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte per i Reati del Giudice di Pace
Nel complesso mondo della procedura penale, comprendere i limiti di impugnazione di una sentenza è fondamentale. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio cruciale riguardo al ricorso per cassazione inammissibile per i reati di competenza del Giudice di Pace. L’ordinanza sottolinea come, a seguito di recenti riforme, i motivi per cui si può ricorrere alla Suprema Corte siano stati significativamente ristretti, con conseguenze importanti per l’imputato.
Questo articolo analizza la decisione, spiegando perché un ricorso basato esclusivamente su presunti difetti di motivazione della sentenza d’appello è destinato a fallire in questa specifica categoria di reati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa in primo grado e successivamente confermata dal Tribunale in funzione di giudice d’appello. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia, previsto dall’articolo 612 del codice penale, un illecito di competenza del Giudice di Pace. Non ritenendo giusta la decisione, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando quelli che a suo avviso erano dei “vizi di motivazione” nella sentenza di secondo grado. In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici d’appello non avessero argomentato in modo logico e coerente le ragioni della conferma della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle lamentele dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità. La conseguenza diretta di tale pronuncia è stata non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese del procedimento e una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre specificato che nulla era dovuto per le spese alla parte civile, poiché quest’ultima non aveva svolto un’attività difensiva attiva nel giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione restrittiva delle norme che regolano il ricorso in Cassazione per i reati di competenza del Giudice di Pace. La Corte ha richiamato l’attenzione sull’articolo 606, comma 2-bis, del codice di procedura penale e sull’articolo 39-bis del D.Lgs. 274/2000. Queste norme, introdotte nel 2018, stabiliscono un principio chiaro: avverso le sentenze d’appello per questa tipologia di reati, il ricorso in Cassazione può essere proposto esclusivamente per violazione di legge.
Cosa significa concretamente? Significa che l’imputato non può più chiedere alla Cassazione di rivalutare il ragionamento del giudice di merito (il cosiddetto “vizio di motivazione”), ma solo di verificare se sia stata applicata correttamente la legge. I motivi del ricorrente, al di là della loro forma, denunciavano proprio una presunta illogicità della motivazione, un terreno precluso dal legislatore.
La Suprema Corte ha quindi concluso che i motivi proposti erano estranei a quelli consentiti dalla legge, rendendo il ricorso per cassazione inammissibile in partenza. Per quanto riguarda la parte civile, la Corte ha applicato il principio secondo cui, nei procedimenti in camera di consiglio, la condanna dell’imputato a rifondere le spese legali presuppone che la parte civile abbia effettivamente partecipato al giudizio, contrastando le tesi del ricorrente, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame offre un importante monito per chi intende impugnare una sentenza di condanna per reati di competenza del Giudice di Pace. È essenziale che la difesa concentri i propri sforzi nell’individuare e argomentare unicamente eventuali errori di diritto (violazione di legge), tralasciando le critiche sulla coerenza logica della motivazione.
Tentare di percorrere la strada del vizio di motivazione si traduce in un ricorso per cassazione inammissibile, con conseguente condanna a spese processuali e a una sanzione pecuniaria. Questa decisione rafforza la volontà del legislatore di deflazionare il carico di lavoro della Corte di Cassazione, limitando l’accesso al terzo grado di giudizio per le questioni considerate di minore allarme sociale, e impone agli operatori del diritto una maggiore attenzione nella redazione degli atti di impugnazione.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza d’appello in Cassazione?
No, per i reati di competenza del Giudice di Pace, la legge stabilisce che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per “violazione di legge”, escludendo la possibilità di contestare i “vizi di motivazione”.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
In caso di ricorso inammissibile, la parte civile ha sempre diritto al rimborso delle spese legali?
No. Secondo la sentenza, nel procedimento in camera di consiglio davanti alla Cassazione, la condanna al pagamento delle spese per la parte civile è disposta solo se questa ha svolto un’effettiva attività difensiva per contrastare le argomentazioni del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2978 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME ricorre avverso la sentenza di secondo grado con cui il Tribunale Monocratico di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva accertato la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 612 cod. pen.;
che entrambi i motivi di ricorso, al di là della loro formale enunciazione, si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione e che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Sez. V, n.22854 del 29.04.2019, COGNOME, Rv. 275557);
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
che non possono, invece, essere liquidate le spese della parte civile poiché «nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio, nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria» (Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nulla sulle spese di parte civile.
Così deciso, il 22.11.2023.