Ricorso Inammissibile e Reati del Giudice di Pace: La Lezione della Cassazione
Quando si impugna una sentenza, specialmente se relativa a reati di competenza del Giudice di Pace, è fondamentale conoscere i limiti imposti dalla legge. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito con forza le conseguenze di un ricorso inammissibile, sottolineando come la scelta dei motivi di impugnazione non sia libera, ma strettamente vincolata a specifiche previsioni normative. L’ordinanza analizzata offre uno spunto prezioso per comprendere non solo le regole procedurali, ma anche le pesanti sanzioni economiche che possono derivare da un’azione legale intrapresa senza le dovute cautele.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una condanna per il reato di minaccia, confermata in secondo grado dal Tribunale. L’imputata ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito. Il fulcro del suo ricorso si basava su un presunto vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse valutato correttamente le prove, in particolare la credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni.
I Limiti al Ricorso in Cassazione per le Sentenze del Giudice di Pace
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte non riguarda i fatti del reato, ma la procedura stessa. Per le sentenze emesse in grado di appello relative a reati di competenza del Giudice di Pace, la legge pone dei paletti molto precisi. L’articolo 39-bis del D.Lgs. 274/2000 stabilisce che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi indicati nell’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), del codice di procedura penale. Questi motivi riguardano essenzialmente:
* La violazione di norme procedurali.
* L’erronea applicazione della legge penale.
* L’inosservanza di norme giuridiche la cui violazione è sanzionata con l’inutilizzabilità, l’inammissibilità o la decadenza.
Crucialmente, è escluso il cosiddetto ‘vizio di motivazione’ (previsto dalla lettera e) dello stesso articolo), che è stato proprio il motivo addotto dalla ricorrente.
Le Motivazioni della Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni distinte e convergenti. In primo luogo, ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse affatto ‘apparente’, come sostenuto dalla difesa. Al contrario, il Tribunale aveva adeguatamente spiegato perché riteneva credibili le dichiarazioni della vittima, indicando anche gli elementi di prova (le deposizioni di altri testimoni) che le corroboravano.
In secondo luogo, e in modo decisivo, la Corte ha rilevato che il motivo di ricorso proposto era legalmente inammissibile. Denunciare un vizio di motivazione per una sentenza di appello su un reato del Giudice di Pace è un errore procedurale che impedisce alla Corte di esaminare il merito della questione. La scelta di un motivo non consentito dalla legge rende l’intero ricorso, di per sé, inammissibile.
Le Conclusioni e le Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per la ricorrente. In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha disposto:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene inflitta quando l’inammissibilità è evidente e, quindi, imputabile a colpa della parte che ha proposto l’impugnazione.
3. La condanna alla rifusione delle spese legali sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 3.166,00, oltre accessori di legge.
Questa ordinanza serve da monito: l’impugnazione di una sentenza non è un atto da compiere alla leggera. È essenziale affidarsi a una difesa tecnica che conosca approfonditamente le norme procedurali, per evitare non solo una sconfitta giudiziaria, ma anche un aggravio di spese e sanzioni.
Per quali motivi si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di appello per un reato di competenza del giudice di pace?
Secondo l’ordinanza, il ricorso è limitato ai motivi previsti dall’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale, che riguardano violazioni di legge. Il vizio di motivazione è espressamente escluso come valido motivo di ricorso in questi casi.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali. Se l’inammissibilità è dovuta a colpa evidente, come nel caso di specie, viene anche condannata a versare una somma alla Cassa delle ammende e a rimborsare le spese legali alle altre parti costituite, come la parte civile.
A quanto ammontano le sanzioni economiche in questo specifico caso di ricorso inammissibile?
In questo caso, la ricorrente è stata condannata a pagare le spese processuali, una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, e a rimborsare alla parte civile le spese di rappresentanza e difesa per un importo di 3.166,00 euro, oltre agli accessori di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31282 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31282 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MELICUCCA’ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2023 del TRIBUNALE di PALMI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Palmi in data 10 novembre 2023 che ne ha confermato la condanna per il delitto di minaccia;
considerato che l’unico motivo di ricorso:
è manifestamente infondato in quanto nella specie non si ravvisa, con evidenza, una motivazione apparente, in quanto il Tribunale ha ritenuto la credibilità e attendibilità dichiarazioni della persona indicando pure gli elementi (tratti dalle deposizioni degli altri test secondo lo stesso Giudice, ne hanno corroborato il narrato;
e, nel resto, ha irritualmente denunciato il vizio di motivazione, dato che contro sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, l a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), il che esime dall’immorare oltre;
ritenuto, pertanto, che:
deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
l’imputata deve essere condannata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (cfr. note conclusive e nota spese presenta nell’interesse di NOME COGNOME), che si stima equo liquidare in complessivi euro 3.166,00, oltr accessori di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 3.166,00, oltre accessor legge.
Così deciso il 10/04/2024.