Ricorso Inammissibile: I Limiti dell’Appello per le Sentenze del Giudice di Pace
Recentemente, la Corte di Cassazione ha emesso un’ordinanza che ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: i limiti stringenti per impugnare le sentenze emesse dal Giudice di Pace. La decisione ha dichiarato un ricorso inammissibile, condannando la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali ma anche a una sanzione pecuniaria, offrendo un chiaro monito sull’importanza di fondare le proprie impugnazioni su motivi legalmente validi.
I Fatti del Caso
Una persona era stata condannata per il delitto continuato di minaccia (art. 612 c.p.) da un Tribunale, in funzione di giudice d’appello avverso una sentenza del Giudice di Pace. Ritenendo ingiusta la condanna, la difesa ha deciso di presentare ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza.
L’Appello e i Motivi del Ricorso
Il ricorso si basava principalmente su due motivi:
1. Erronea applicazione della legge penale: La difesa sosteneva che le frasi contestate non avessero una reale capacità intimidatoria e che la sentenza fosse viziata nella motivazione.
2. Contraddittorietà e illogicità della motivazione: Si lamentava un travisamento della prova dichiarativa e un’analisi illogica degli elementi da parte del giudice d’appello.
Entrambi i motivi, come vedremo, si sono scontrati con le barriere procedurali specifiche previste per questo tipo di giudizio.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nella sua interezza. La ragione è puramente procedurale e risiede nelle norme che regolano le impugnazioni contro le sentenze pronunciate in appello per reati di competenza del Giudice di Pace. Per questi casi, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi specificati nell’articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c) del codice di procedura penale, che riguardano essenzialmente la violazione di legge.
I motivi presentati dalla ricorrente, invece, si concentravano sul ‘vizio di motivazione’ e sul ‘travisamento della prova’, doglianze che non rientrano tra quelle ammesse.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che il primo motivo era ‘assertivo’ e criticava la motivazione in modo non consentito. Il secondo motivo, che lamentava contraddittorietà e illogicità, era parimenti inammissibile per la medesima ragione. In sostanza, il legislatore ha scelto di limitare il controllo della Cassazione su queste sentenze ai soli errori di diritto, escludendo una rivalutazione del merito o della coerenza logica della motivazione del giudice precedente.
L’inammissibilità del ricorso è stata giudicata così palese da configurare una ‘colpa’ da parte della ricorrente nel proporre l’impugnazione. Questa colpa ha portato non solo alla condanna al pagamento delle spese legali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia di legittimità.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza è un importante promemoria delle conseguenze di un’impugnazione infondata. Presentare un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma può avere costi economici significativi. La decisione sottolinea la necessità per i difensori di valutare attentamente i motivi di ricorso ammessi dalla legge, specialmente nei procedimenti che hanno origine davanti al Giudice di Pace, dove le possibilità di appello in Cassazione sono volutamente ristrette per garantire la celerità e l’efficienza della giustizia per i reati minori.
È sempre possibile contestare la motivazione di una sentenza del Giudice di Pace in Cassazione?
No. La presente ordinanza chiarisce che il ricorso per cassazione avverso le sentenze emesse in appello per reati di competenza del Giudice di Pace è limitato ai motivi di violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. a, b, c, c.p.p.), escludendo la possibilità di denunciare vizi della motivazione o il travisamento della prova.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali. Se, come in questo caso, l’inammissibilità è ritenuta palese e dovuta a colpa, la Corte può anche imporre il pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quali sono le conseguenze pratiche di una ‘colpa’ nel proporre ricorso?
La ‘colpa’ nella proposizione di un ricorso, ravvisata dalla Corte quando l’inammissibilità è evidente, comporta l’applicazione di una sanzione economica aggiuntiva oltre al pagamento delle spese processuali. In questo caso, la sanzione è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12375 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12375 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di TRANI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto continuato di cui all’art. 612, comm cod. pen.;
considerato che il primo motivo di ricorso è del tutto assertivo nella parte in cui ass la violazione della legge penale (e segnatamente l’erronea applicazione della legge penale al caso concreto: cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268404 – 01), negando la capacità intimidatoria delle frasi in imputazione in maniera apodittica; e nel resto irritual denuncia il vizio di motivazione, dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. pro (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274);
considerato che il secondo motivo, con cui si lamentano la contraddittorietà e illogici della motivazione nonché il travisamento della prova dichiarativa, è inammissibile per medesima ragione appena esposta, il che esime dall’immorare oltre;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.