Ricorso in Cassazione: i confini tra critica e riesame del merito
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando un ricorso si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte nei gradi precedenti, senza sollevare specifiche critiche alla logica della sentenza impugnata, la sua sorte è segnata: viene dichiarato ricorso inammissibile. Questa decisione offre spunti preziosi per comprendere i limiti dell’impugnazione davanti alla Suprema Corte.
I fatti del processo e i motivi del ricorso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna penale. Il ricorrente basava la sua difesa su tre motivi principali: contestava la dichiarazione di responsabilità, la sussistenza di una circostanza aggravante e, infine, l’aggravante del metodo mafioso. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nella valutazione delle prove, proponendo una lettura alternativa dei dati processuali, in particolare delle intercettazioni e delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia.
La valutazione della Corte: perché il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su argomentazioni chiare che tracciano una linea netta tra ciò che è consentito e ciò che è precluso nel giudizio di legittimità.
La Corte ha osservato che i primi due motivi di ricorso non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già dedotto e puntualmente disatteso in appello. I giudici hanno chiarito che un ricorso, per essere ammissibile, deve assolvere a una ‘tipica funzione di una critica argomentata’ contro la sentenza impugnata. Non è sufficiente sollecitare una ‘diversa lettura dei dati processuali’ o una ‘ricostruzione alternativa dei fatti’, poiché queste operazioni sono precluse alla Corte di Cassazione. Il suo compito non è sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte sono state nette e precise. In primo luogo, i giudici hanno sottolineato come la sentenza d’appello avesse fondato la sua decisione su una motivazione esente da vizi logici, basata sull’interpretazione del contenuto di un’intercettazione e sulle dichiarazioni di un ‘pentito’. Tale valutazione, se non manifestamente illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.
In secondo luogo, anche il terzo motivo, relativo all’aggravante del metodo mafioso, è stato giudicato infondato. Le argomentazioni del ricorrente sono state ritenute in ‘palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità’. La Corte d’Appello, secondo i giudici supremi, aveva fatto una corretta applicazione dei principi giuridici in materia.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione rappresenta un monito importante: il ricorso per cassazione non è una terza istanza per ridiscutere il merito della causa. Deve invece concentrarsi su specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Proporre argomenti generici o ripetitivi equivale a presentare un ricorso solo ‘apparente’, destinato inevitabilmente all’inammissibilità.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata, o quando richiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove come le intercettazioni?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione non può effettuare una diversa lettura dei dati processuali o una ricostruzione alternativa dei fatti. Il suo compito è valutare la logicità della motivazione della sentenza impugnata e la corretta applicazione della legge, non riesaminare nel merito le prove come intercettazioni o testimonianze.
Cosa succede se i motivi di ricorso sono una semplice ripetizione di quelli presentati in appello?
Se i motivi di ricorso sono una ‘pedissequa reiterazione’ di quelli già dedotti e disattesi in appello, il ricorso viene considerato non specifico e solo apparente. Di conseguenza, viene dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32818 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32818 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ti
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità e sulla circostanza di cui all’art. 628, comma 2, n. 1 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in aggiunta, essi sollecitano una diversa lettura dei dati processuali, con ricostruzione alternativa dei fatti ed un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, operazioni non consentite in questa sede, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
osservato che la sentenza, con motivazione esente da vizi logici, ha incentrato la decisione sull’interpretazione del contenuto di una intercettazione – non sindacabile in questa sede, se non manifestamente illogica, come nel caso di specie – e sulle propalazioni di un pentito;
che alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riguardo al terzo motivo di ricorso, relativo alla circostanza aggravante del metodo mafioso, atteso che le argomentazioni svolte dal ricorrente si risolvono in una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, dei cui principi la corte di appello ha fatto corret applicazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.