Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27687 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27687 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/06/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 647/2025
NOME COGNOME
UP – 20/06/2025
NOME
R.G.N. 7781/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto dalla parte civile COGNOME NOMECOGNOME nato a Trevico il 25/05/1957
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME nato ad Avellino il 26/10/1967
avverso la sentenza del 9 ottobre 2024 del Tribunale di Avellino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che
Con sentenza del 9 ottobre 2024 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, decidendo sullÕappello proposto dalla parte civile NOME COGNOME ha confermato la sentenza del 31 maggio 2023 con cui il Giudice di pace di Avellino aveva assolto NOME COGNOME dal reato di cui allÕart. 590 cod. pen.
1.1. Più in particolare, NOME COGNOME sporgeva querela nei confronti del COGNOME dichiarando che, il mattino del 31 agosto 2020, mentre era alla guida della sua Porsche Cayenne, aveva oltrepassato il varco di INDIRIZZO in Avellino – al cui ingresso vi era un divieto di accesso – al fine di parcheggiare.
Resosi conto del divieto, aveva quindi iniziato una manovra per invertire il senso di marcia, quando veniva urtato dalla Mercedes guidata dall’imputato, che impattava la Porsche sullo spigolo anteriore destro, danneggiava l’intera fiancata e gli cagionava le lesioni di cui alla imputazione.
Secondo il Tribunale non è stato possibile ricostruire con certezza la dinamica del sinistro, in assenza di testimoni o altri elementi oggettivi idonei a riscontrare quanto riferito dal querelante, non essendo neppure intervenuto, sul luogo dellÕincidente, personale di polizia giudiziaria.
Inoltre, i rilievi fotografici prodotti dalla parte civile documentano i soli danni patiti dalla Mercedes condotta dal COGNOME; danni ritenuti non compatibili con quelli riferiti in querela e con le lesioni riportate dal COGNOME.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione della legge penale processuale, non avendo il Tribunale valutato le prove acquisite nel giudizio di primo grado ai sensi dellÕart. 192 cod. proc. pen. (la querela della persona offesa, acquisita con il consenso delle parti; la consulenza del dott. COGNOME la prova testimoniale).
Se il Tribunale avesse valutato queste prove, secondo i canoni di cui allÕart. 192 cod. proc. pen., sarebbe certamente giunto ad affermare la responsabilitˆ del COGNOME per lÕincidente stradale e, quindi, per le lesioni riportate dal COGNOME.
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullitˆ della sentenza del Tribunale, per difetto assoluto della motivazione, in quanto le doglianze contenute nellÕatto di appello non sono state in alcun modo valutate.
2.3. Con il terzo motivo deduce violazione della legge penale processuale, sempre in relazione allÕart. 192 cod. proc. pen.: il Tribunale, nel sottolineare lÕassenza di elementi di riscontro al narrato della parte civile, ha omesso di
considerare le dichiarazioni del perito, dott. COGNOME e la documentazione fotografica che ritrae la posizione dei veicoli subito dopo il sinistro.
NŽ il Tribunale ha indicato le ragioni per cui i danni indicati in querela non sarebbero corrispondenti a quelli rilevabili dalla documentazione fotografica, nŽ compatibili con le lesioni per cui è processo.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione della legge penale con riguardo al preteso malessere che avrebbe determinato il comportamento del COGNOME: si tratta di un fatto in alcun modo emerso in sede processuale e che, invece, integrando una ipotesi di caso fortuito, avrebbe dovuto essere oggetto di Òuna rigorosa prova da parte dellÕimputatoÓ (p. 25 ricorso).
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo lamenta violazione della legge penale sostanziale, in quanto la prospettazione di un concorso di colpa del COGNOME è in radicale contrasto con lÕassoluzione dellÕimputato.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Osserva preliminarmente il Collegio che, procedendosi per un reato punito con pena alternativa, occorre interrogarsi in ordine alla appellabilitˆ della sentenza emessa dal Giudice di pace: nel caso in cui, infatti, il giudice di secondo grado si sia erroneamente pronunziato sul gravame avverso sentenza inappellabile, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la sentenza del giudice d’appello, e ritenere, tuttavia, il giudizio sull’originario gravame, da qualificarsi come ricorso (Sez. 3, n. 23933 del 26/03/2024, Palmese, non mass.; Sez. 3, n. 50305 del 10/11/2023, Geraci, Rv. 285540 Ð 01; Sez. 7, n. 15321 del 06/06/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269696 Ð 01; Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico, Rv. 248780 Ð 01).
La questione della appellabilitˆ, infatti, è stata oggetto di un contrasto interpretativo insorto nella giurisprudenza di legittimitˆ.
Secondo un primo indirizzo il rinvio alle disposizioni generali contenuto nell’art. 2 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in assenza di una disciplina specifica per la impugnazione della parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dellÕimputato, deve essere inteso come riferito anche del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, con la conseguenza che la sentenza di proscioglimento di cui al citato comma 3 deve ritenersi inappellabile anche solo ai fini civili (Sez. 5, n. 14370 del 22/03/2024,
COGNOME, Rv. 286929 Ð 01; Sez. 4, n. 24097 del 16/04/2024, COGNOME, Rv. 286471 Ð 01).
In senso contrario, si è ritenuto che in un caso del genere debba invece operare soltanto la regola generale di cui all’art. 576 cod. proc. pen., che riconosce alla parte civile, agli effetti della responsabilitˆ civile, la legittimazione ad appellare, senza limiti, tutte le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio (Sez. 3, n. 15797 del 10/01/2025, Franco, non mass.; Sez. 5, ord. n. 36932 del 10/07/2024, G., Rv. 287021 Ð 01).
Chiamate a comporre il contrasto, le Sezioni Unite hanno recentemente condiviso tale ultimo orientamento, cui il Collegio intende dare continuitˆ, affermando che dopo le modifiche dell’art. 593 cod. proc. pen., la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa è, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato (Sez. U, ord. n. 23406 del 30/01/2025, Salerno, Rv. 288155 Ð 01).
Da un lato, infatti, si è ritenuta non decisiva, nel senso della inappellabilitˆ, la mancanza, nel d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, di una norma specifica che riconosca alla parte civile la facoltˆ di appellare le sentenze di proscioglimento; dallÕaltro, si è osservato che solo nel caso in cui l’impugnazione della sentenza avvenga anche agli effetti penali, la parte civile, al pari del pubblico ministero, possa proporre ricorso per cassazione ai sensi dellÕart. 38, comma 1, dello stesso decreto (in tal senso anche Sez. 4, n. 43463 del 27/10/2022, Catalano, Rv. 283748 Ð 01).
Si è inoltre osservato che il rinvio operato dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 alle disposizioni del codice di rito, non pu˜ essere inteso all’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., trattandosi di norma che non pu˜ essere applicata all’impugnazione della parte civile, che trova invece il suo fondamento proprio nel citato art. 576, secondo un orientamento giˆ espresso in altra pronuncia della massina istanza nomofilattica (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236539 Ð 01).
Pertanto, in mancanza di una limitazione espressa, alla parte civile va riconosciuto il potere di proporre appello in forza della regola generale di cui all’art. 576 cod. proc. pen., anche nei confronti delle sentenze di proscioglimento di cui al comma 3 dell’art. 593 cod. proc. pen.
2. In ragione del tipo di censure proposte rileva inoltre il Collegio che, ai sensi degli artt. 606, comma 2, cod. proc. pen. e 39d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (entrambi introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018 n. 11), nei processi per i reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione contro le sentenze
pronunciate in grado di appello pu˜ essere proposto solo per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen.
Pertanto, i motivi di ricorso, nella parte in cui si lamentano violazioni che, come si dirˆ, appaiono al più riconducibili all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. sono inammissibili perchŽ proposti per motivi diversi da quelli consentiti, come previsto dal comma 3 della stessa disposizione.
2.1. Venendo alle ragioni di doglianza, i primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente poichŽ connessi, sono inammissibili.
Il ricorrente lamenta, sotto diversi profili, la violazione dellÕart. 192 cod. proc. pen. (pp. 7, 11, 15, 17, 22 e 24 ricorso), nonchŽ dellÕart. 125, comma 3, cod. proc. pen., per non avere la Corte territoriale motivato sulle doglianze contenute nellÕappello.
Osserva il Collegio che, dietro lÕapparente richiamo a plurime violazioni di legge, si deducono in realtˆ dei pretesi vizi della motivazione (come visto, non consentiti), ed in più punti si sollecita una ugualmente preclusa rivisitazione delle prove, al fine di invocarne una Òesatta valutazioneÓ (come riconosce lo stesso ricorso: p. 17, a proposito del primo motivo), ed inoltre proponendo una rilettura della loro attitudine dimostrativa (terzo motivo).
Il ricorrente sollecita invero la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa un non consentito riesame nel merito della sentenza impugnata (Sez. 4, n. 47314 del 08/10/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 Ð 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 Ð 01; Sez. 1, n. 41738, del 19/10/2011, COGNOME, Rv. 251516 Ð 01), attraverso l’apprezzamento ‘diretto’ di prospettazioni difensive rimaste disattese.
Allo stesso modo, le censure con cui si prospettano carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione in fatto e sull’attribuzione dello stesso all’imputato, nella loro effettiva consistenza, non sono proponibili.
Le conformi decisioni di merito, infatti, hanno motivatamente disatteso le argomentazioni difensive, sottolineando che lÕesame delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, non consente di attribuire la responsabilitˆ dellÕimpatto tra le autovetture (e quindi delle lesioni) alla condotta colposa dellÕimputato.
Per tali ragioni, anche il secondo motivo, con cui si ipotizza il difetto assoluto di motivazione, è inammissibile, poichŽ manifestamente infondato.
Costituisce infatti il principio per cui la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dellÕart. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo lÕinosservanza dellÕart. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a
quanto prescritto dallÕart. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullitˆ (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 Ð 01).
A tal fine, alla motivazione fisicamente inesistente è equiparata la motivazione apparente, ipotizzabile nel caso in cui il giudice si limita a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altres’, di fornire adeguata spiegazione circa lÕinfondatezza, lÕindifferenza o la superfluitˆ degli argomenti opposti con il ricorso (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, COGNOME, Rv. 286406 Ð 01, con specifico riferimento allÕatto di appello).
é stato inoltre affermato che tale vizio è ravvisabile allorchŽ la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile lÕiter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, COGNOME, Rv. 239692).
Nella specie la motivazione esiste e non pu˜ certo dirsi apparente (e dunque il suo controllo deve ritenersi precluso ai sensi del comma 2dellÕart. 606 cod. proc. pen.): il Tribunale, infatti, ha ritenuto le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile insufficienti, in assenza di elementi esterni di conferma, per ricostruire lÕesatta dinamica del sinistro ed individuare il carattere colposo della condotta dellÕimputato; ci˜ anche in considerazione del fatto che i danni rilevabili dalle foto allegate riguardano la sola NOME COGNOME, e sono evocativi di modalitˆ di accadimento ritenute non compatibili con le lesioni riportate dal COGNOME.
Rispondendo allo specifico motivo di appello, il Tribunale ha inoltre ritenuto che la condotta di guida (non dellÕimputato ma) del Paglia fu connotata da profili colposi, avuto riguardo al divieto di accesso al luogo in cui avvenne il sinistro.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., le Sezioni Unite hanno chiarito che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilitˆ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullitˆ (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027 Ð 04; Sez. 4, n. 31190 del 04/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 30812 del 28/05/2024, Marzolari, non mass.; Sez. 2, n. 38676 del
24/05/2019, COGNOME Rv. 277518 Ð 01; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, COGNOME, Rv. 254274 – 01; Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248 Ð 01).
La mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza, infatti, solo in quanto sia stabilita a pena di nullitˆ, inutilizzabilitˆ, inammissibilitˆ.
I motivi sono inammissibili anche nella parte in cui si lamenta violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (pp. 11, 17 e 22): oltre al carattere intrinsecamente aspecifico del riferimento normativo, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che il vizio di cui alla lettera b) riguarda le sole disposizioni di diritto sostanziale e non anche quelle di natura processuale (da ultimo, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196 – 02).
2.2. Il quarto motivo è inammissibile.
La sentenza fa riferimento ad un malessere dellÕimputato, a cui carico, secondo il ricorrente, sarebbe configurabile un vero e proprio onere della prova, nella specie rimasto inevaso.
Esclusa dal Tribunale la prova della condotta colposa dellÕimputato (cosa che renderebbe superflua ogni ulteriore disamina), solo per completezza il Collegio osserva che è manifestamente infondato anche tale motivo di ricorso.
Invero, nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, modellato sui principi propri del processo civile, ma è, al contrario, prospettabile un onere di allegazione (ed in tal senso sono state valorizzate le stesse dichiarazioni della parte civile), in virtù del quale l’imputato è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore, fra i quali possono annoverarsi le cause di giustificazione, il caso fortuito, la forza maggiore, il costringimento fisico e l’errore di fatto (Sez. 2, n. 35024 del 09/10/2020, COGNOME, Rv. 280304 Ð 01 e Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657 Ð 01, in relazione allo stato di necessitˆ; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013, Weng, Rv. 255916 Ð 01; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiumefreddo, Rv. 275284 Ð 01, con riguardo al consenso dellÕavente diritto; Sez. 4, n. 11810 del 02/10/1987, COGNOME, Rv. 177091 Ð 01, proprio con riferimento ad un malore improvviso del conducente di un veicolo coinvolto in un sinistro).
2.3. Il Collegio reputa inammissibile anche il quinto ed ultimo motivo.
DallÕanalisi delle conformi decisioni di merito emerge con chiarezza che, contrariamente a quanto si assume in ricorso, non è stato affermato alcun concorso del COGNOME nel reato, quanto piuttosto un vuoto conoscitivo in ordine alla reale dinamica del sinistro (con particolare riguardo alla condotta dellÕimputato),
essendosi raggiunta la prova, secondo i giudici territoriali, della sola colpa del ricorrente.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in Roma, 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME