Ricorso Inammissibile: la Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non rappresenta un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti del processo. Una recente ordinanza della Suprema Corte ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i confini del proprio sindacato. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere quando e come è possibile impugnare una sentenza di condanna.
Il Caso: Dalla Condanna per Ricettazione al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il reato di ricettazione emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver ricevuto beni di provenienza illecita, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza. Il primo motivo mirava a contestare la sua responsabilità penale, chiedendo di fatto ai giudici di legittimità una nuova valutazione delle prove emerse nel processo, come la veridicità della denuncia di furto presentata dalla persona offesa. Il secondo motivo, invece, criticava la determinazione della pena, ritenendola immotivata.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su principi consolidati che definiscono il ruolo e i poteri della Suprema Corte.
Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Fatto
Con riferimento alla prima censura, la Corte ha sottolineato che il giudizio di Cassazione è un giudizio di ‘legittimità’ e non di ‘merito’. Questo significa che la Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Richiedere una riconsiderazione delle risultanze probatorie, come la credibilità di una testimonianza, è un’attività preclusa in questa sede, a meno che non si dimostri un ‘travisamento della prova’, ovvero che il giudice di merito abbia basato la sua decisione su un’informazione inesistente o palesemente fraintesa.
Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato rigettato. La Corte ha ricordato che la quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve esercitarlo seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale (gravità del reato, capacità a delinquere del reo, etc.). Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione analitica per ogni scelta sanzionatoria, specialmente quando la pena inflitta si attesta su valori medi o vicini al minimo edittale. Un obbligo di motivazione specifica e dettagliata sorge solo quando la pena è di gran lunga superiore alla misura media, circostanza non verificatasi nel caso di specie.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito, che accerta i fatti, e il giudizio di legittimità, che controlla la corretta applicazione del diritto. Qualsiasi tentativo di trasformare il ricorso per Cassazione in un terzo grado di giudizio, volto a ottenere una nuova e più favorevole valutazione delle prove, è destinato all’insuccesso. Allo stesso modo, la graduazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità se esercitato nel rispetto dei parametri legali e supportato da una motivazione congrua, anche se sintetica.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche del Ricorso Inammissibile
L’ordinanza in esame conferma che un ricorso inammissibile non è solo un’azione legale infruttuosa, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. Quest’ultimo, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso per Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità specifici e ben argomentati, e non può essere utilizzato come un pretesto per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. È essenziale, pertanto, affidarsi a una difesa tecnica che sappia individuare i corretti motivi di impugnazione, evitando di incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti in sede di legittimità. In particolare, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione delle prove (inammissibile in Cassazione) e contestava la pena in modo infondato, poiché la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate nei gradi precedenti.
Quando un giudice deve fornire una motivazione dettagliata per la pena inflitta?
Secondo la giurisprudenza citata nell’ordinanza, una motivazione specifica e dettagliata sulla determinazione della pena è necessaria soltanto quando questa sia di gran lunga superiore alla misura media prevista per quel reato. Per pene vicine al minimo o alla media, la motivazione può essere più sintetica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6898 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6898 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 18/03/1993
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Lungu NOME;
considerato che il primo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla ritenuta veridicità della denuncia di furto sporta dalla persona offesa);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 4);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 14 gennaio 2025
Il Consig iere es ensore
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Il Presidente