Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5912 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a VELLETRI il 01/06/1984 NOME nato a MARINO il 27/01/1994
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME, condannati entrambi alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione e di 4.000,00 euro di multa all’esito di giudizio abbreviato, il primo per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, il secondo per i reati di cui agli artt. 73, comma 4, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1 articolando il primo un motivo di ricorso e il secondo tre motivi di ricorso, deducono, COGNOME NOME, violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo ad applicazione della recidiva e determinazione della pena, e, Caravà, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all’affermazione di responsabilità per alcune delle condotte qualificate a n dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (primo motivo), violazione di legge e vizio di motivazione relativame alla mancata qualificazione dei fatti sussunti nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 in di cui all’art. 73, comma 5, medesimo d.lgs. (secondo motivo), nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordi alla determinazione della pena (terzo motivo);
Considerato, quanto al ricorso di COGNOME, che l’unico motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzio adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica cr con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti proba avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di mer posto che la sentenza impugnata ha indicato analiticamente le ragioni poste a base dell’applicazione della recidiva e del determinazione della pena, evidenziando che l’imputato è stato condannato per fatti analoghi con sentenze del luglio 2016 e del marzo 2018, ed ha commesso il reato per cui si procede a partire dal settembre 2020, a distanza di soli se mesi dalla sua scarcerazione;
Osservato, quanto al ricorso di COGNOME, che il primo ed il secondo motivo espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di ded già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da speci critica con il ricorso, sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, p che la sentenza impugnata, in quanto la Corte d’appello ha spiegato in modo preciso e congruo perché l’imputato deve ritenersi responsabile anche delle condotte illecite ulteriori a quella della detenzione accertata in occasione del seque e perché la condotta relativa alla c.d. “droga leggera” non può qualificarsi di lieve entità (a casa dell’imputato son rinvenuti hashish, per un quantitativo da cui erano ricavabili circa 1.373 dosi, cocaina, per un quantitativo da cui ricavabili circa 29 dosi, nonché una bilancina di precisione e due tritaerba; l’imputato, oltre all’episodio in quest riforniva ripetutamente di droga da due narcotrafficanti di “maggiore livello”, come accertato a mezzo delle dichiarazi di NOME COGNOME altro imputato per reati di droga, riscontrate dalle risultanze del sequestro di un cellulare “dedi di conversazioni telefoniche e di servizi di osservazione di polizia giudiziaria);
Reputato, ancora quanto al ricorso di COGNOME, che il terzo motivo espone censure manifestamente infondate, in quanto la pena è stata fissata in misura contenuta, e la sua determinazione deve essere valutata in considerazione del precedente specifico infraquinquennale, e della obiettiva rilevanza dei fatti accertati;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna di entrambi i ricorrent pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.