Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Concordato in Appello
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione in Cassazione, specialmente quando la sentenza di secondo grado deriva da un accordo tra le parti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per due imputati, delineando con precisione i confini procedurali del cosiddetto ‘concordato in appello’, o patteggiamento in appello, previsto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano presentato ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli, che li aveva condannati per reati legati agli stupefacenti.
Il primo ricorrente basava la sua impugnazione su tre motivi principali: una presunta errata interpretazione delle intercettazioni, una qualificazione giuridica del reato ritenuta scorretta e un bilanciamento errato tra la recidiva e le circostanze attenuanti generiche.
Il secondo ricorrente, invece, aveva raggiunto un ‘concordato’ con la procura in appello. Nonostante ciò, lamentava in Cassazione un presunto errore di calcolo nella determinazione della pena da parte del giudice d’appello e l’omessa motivazione su alcuni punti che avrebbero potuto portare a un’assoluzione.
La Decisione della Corte e la Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili, sebbene per ragioni diverse.
Per quanto riguarda il primo imputato, i giudici hanno ritenuto i suoi motivi di ricorso ‘manifestamente infondati e riproduttivi’ di censure che la Corte di Appello aveva già adeguatamente esaminato e smentito nella sua sentenza. Le critiche sono state definite generiche e non in grado di scalfire la logicità della decisione impugnata.
La posizione del secondo ricorrente è stata invece analizzata alla luce della sua scelta processuale di aderire al concordato in appello. La Corte ha stabilito che i motivi da lui proposti non rientravano tra quelli esperibili contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Le motivazioni dell’ordinanza sono cruciali per comprendere la portata del concordato in appello. Questo istituto processuale, introdotto per snellire i procedimenti, si basa su un accordo tra le parti sulla qualificazione giuridica dei fatti e sull’entità della pena.
La Corte chiarisce che il ruolo del giudice d’appello, in questo contesto, è quello di verificare la correttezza dei parametri legali dell’accordo e la congruità della pena richiesta. Una volta che l’accordo è stato ratificato e la pena applicata risulta legale e conforme a quanto pattuito, lo spazio per un’ulteriore impugnazione si restringe drasticamente.
Nello specifico, la Cassazione ha affermato che non è possibile contestare un errore di calcolo o un difetto di motivazione quando la pena finale non è illegale e rispetta l’accordo. La scelta di accedere al concordato implica una rinuncia a far valere gran parte dei motivi di appello. Di conseguenza, il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di rimettere in discussione punti che sono stati oggetto di accordo tra le parti.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza il valore e la stabilità degli accordi processuali come il concordato in appello. Sottolinea che tale strumento non è una semplice formalità, ma un atto che definisce il giudizio con conseguenze vincolanti per le parti. Gli imputati e i loro difensori devono essere pienamente consapevoli che, scegliendo questa via, accettano una significativa limitazione del diritto di impugnare la decisione in Cassazione. La decisione ribadisce un principio di coerenza e auto-responsabilità processuale: non si può prima accordarsi su un esito e poi contestarlo con motivi che l’accordo stesso mirava a superare. L’inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria servono da monito sull’uso corretto degli strumenti di impugnazione.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa dopo un ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici e limitati. L’ordinanza chiarisce che non si può contestare un errore di calcolo o un difetto di motivazione se la pena finale applicata è legale e conforme all’accordo raggiunto tra le parti, come previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale.
Perché il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il suo ricorso è stato considerato manifestamente infondato e riproduttivo di censure già adeguatamente respinte dalla Corte di Appello. Le critiche sono state ritenute generiche e non idonee a individuare vizi specifici nella sentenza impugnata.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (qui, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33111 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CAVA DE’ TIRRENI il 22/09/1992 NOME nato il 30/05/1976
avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visti i ricorsi di NOME COGNOME e COGNOME NOME Eze
OSSERVA
Ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso di NOME COGNOME con cui si censura l’interpretazione delle intercettazioni che si assume non siano chiare, la qualificazione dei delit nell’ipotesi di cui all’art. 73 comma 1, piuttosto che comma 5 o 4 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 de 1990 (primo e secondo motivo), sono manifestamente infondati e riproduttivi di censura adeguatamente smentite dalla Corte di appello (pagg. da 6 a 13) genericamente ed apoditticamente criticate nel ricorso;
rilevato che analogo limite incontra il terzo motivo del ricorso di NOME COGNOME avendo la Corte di appello spiegato le ragioni del non differente bilanciamento tra le recidiva specific infraquinquennale e le riconosciute circostanze attenuanti generiche (pag. 14);
rilevato che il ricorso di NOME con cui si censura l’errore di calcolo in cui sarebbe incorso il giudice di appello allorché ha accolto il concordato tra le parti e l’omess motivazione in ordine ai motivi di assoluzione ex art. 129 cod. proc. pen. è inammissibile, non essendo i motivi dedotti esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall’art. 56 della legge 23 giugn 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull’entità della pena da irrogare, effettuand una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell’impugnazione proposta; che da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l’accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall’art. 599-bis cod. proc. p operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena; che quanto al primo motivo la pena finale non risulta illegale e, per come calcolata, risulta conforme a quella concordata (v. verbale da cui emerge che la pena concordata prevedeva che la pena pecuniaria fosse immutata);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025.