Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20433 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20433 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME CUI CODICE_FISCALE) nato a CATANIA il 22/11/1987
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRMO
Letto il ricorso di COGNOME Nino;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazion diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (cfr particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilett degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
considerato che la doglianza che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata) anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione del attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che f riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2 Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
osservato, inoltre, che la doglianza che contesta la sussistenza della recidiva è manifestamente infondata, in quanto il giudice di merito ha fatto corrett applicazione (si veda, in particolare, pag. 5) dei principi della giurisprudenza legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale in cui questi risultano consum essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le prece condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fatt criminogeno per la commissione del reato “sub iudice”;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, il 4 febbraio 2025.