Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46130 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46130 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 26/05/1991
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che la difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte appello di Firenze, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di P di condanna del predetto per il reato di cui all’art. 590 bis, codice strada (in Buggiano, il 26/3/2016);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché pr per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decis (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione);
che, in particolare, la difesa ha contestato la valutazione degli elementi di prova e il gi merito in ordine alla dinamica dei fatti, formulando censure intese a sollecitare a questa Co legittimità una diversa lettura del compendio probatorio, peraltro dopo una doppia decisione confor di merito, preclusa in questa sede (sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099), senza neppure confrontarsi con il ragionamento seguito dai giudici del gravame i quali hanno escluso la cooperazione nel reato colposo dell’altra conduce (la COGNOME) ravvisando, in maniera del tutto coerente con i principi più volte affermati in mate il concorso di condotte colpose autonome e indipendenti, escludendo l’elisione del nesso causale t la condotta del COGNOME così come accertata e l’evento lesivo;
considerato che l’eventuale prescrizione del reato, maturata dopo la sentenza d’appello (tenu conto delle sospensioni del relativo termine per i rinvii disposti alle udienze del 7/10 10/1/2020, oltre a quella per il periodo pandennico da Covid-19), non rileva atteso ch inammissibilità del ricorso non ha consentito la valida instaurazione del rapporto processuale (se n. 29518 del 11/5/2023, COGNOME, Rv. 284800-01; Sez. U, n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, COGNOME Rv. 268966-01);
rilevato che alla inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condann ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ‘l’incorrente al pagamento delle spese processuali e de somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 7 novembre 2024