Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2174 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2174 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a GIRIFALCO il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GIRIFALCO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la parte civile NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che, in riforma della decisione di primo grado, ha assolto NOME COGNOME dall’imputazione di minaccia (art. 612, comma 1, cod. pen.) perché il fatto non sussiste;
premesso che:
non deve tenersi conto della memoria depositata nell’interesse dell’imputato il 9 settembre 2024 e, dunque, tardivamente rispetto all’udienza del giorno 11 settembre 2024 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 23092 del 18/02/2015, Fratello, Rv. 263641 – 01);
ed è inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 5 settembre 2024 nell’interesse dello stesso COGNOME (Sez. 5, n. 3538 del 17/12/2018 – dep. 2019, Liban, Rv. 275413 – 01: «è inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata davanti alla Corte di cassazione, atteso che gli artt. 93 e 96 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, riservano ai giudici di merito la competenza a provvedere; ne consegue che, quando procede la Corte di cassazione, l’istanza deve essere presentata all’ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, al quale spetta disporre l’ammissione al beneficio qualora ne ricorrano le condizioni»);
considerato che l’unico motivo di ricorso che ha dedotto soltanto un’erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta da parte del Giudice di appello (in particolare, poiché non sarebbe stato effettuato un rigoroso esame del contesta in cui il fatto ha avuto luogo alla luce del compendio probatorio) ha prospettato un vizio di motivazione (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 01; cfr. pure Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609 – 01) che non può essere ritualmente denunciato in quanto, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274);
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/09/2024.