Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37703 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37703 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 del TRIBUNALE di UDINE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Udine che ne ha confermato la condanna per i reati minaccia e lesioni personali;
considerato che il primo e il secondo motivo, relativi rispettivamente o all’affermazione responsabilità dell’imputato per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen., – con cui si è inteso denunciare la violazione della legge penale e la violazione di norme processuali posta a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, oltre al vizio di motivazione (anc sub specie del travisamento della prova) – deducono soltanto quest’ultimo vizio, che non può essere ritualmente dedotto contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274), e ciò sia nella parte in cui, assumendo la violazione della legge penale hanno in realtà prospettato una difettosa ricostruzione della fattispecie concreta (Sez. 5, 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 – 01), segnatamente in ordine alla capacità intimidatoria delle espressioni proferite dal ricorrente e alla commissione da parte sua de condotta che ha cagionato lesioni, sia nella parte in cui ha dedotto la violazione dell’art. 192 proc. pen., norma processuale non stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibil decadenza (cfr., tra le tante, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 278196 – 02; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv. 271294 – 01), in particolare avanzato doglianze in ordine all’attendibilità della persona offesa e al difetto di i elementi che ne confermino il narrato;
considerato che il terzo motivo, con cui si lamentano l’erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla determinazione trattamento sanzionatorio, lungi dal contenere censure di legittimità, è affidato a mere doglian di fatto, il che esime dal dilungarsi che non denuncia alcuno dei vizi – contemplati dall’art. 6 comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. – che, a mente dei già richiamati artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, è consentito prospettare in questa sede avverso pronunce quale quella impugnata;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui conseg ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazi (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, R 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa defre mmende.
Così deciso il 03/07/2024.