Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una terza istanza per riesaminare i fatti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito i paletti procedurali, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per capire i confini del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione infondata.
La vicenda processuale
Il caso ha origine da una condanna emessa dal Tribunale, successivamente riformata in parte dalla Corte d’Appello, che ha ridotto la pena detentiva a dieci mesi di reclusione, mantenendo la multa di 1.400 euro. Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a due specifici motivi.
I motivi del ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua impugnazione su due principali doglianze:
1. Vizio di motivazione sulla colpevolezza: Il primo motivo contestava la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove che avevano portato alla dichiarazione di reità. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riesaminare il merito della vicenda.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il secondo motivo criticava la decisione dei giudici di appello di non concedere le circostanze attenuanti generiche, sostenendo un vizio di motivazione e un’errata applicazione della legge.
La valutazione del ricorso inammissibile da parte della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha ritenuti non meritevoli di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che distinguono nettamente il giudizio di merito da quello di legittimità.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fornito una chiara spiegazione per la sua decisione. Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché tendeva a una rivalutazione dei fatti, proponendo una ricostruzione alternativa a quella accertata nei gradi di merito. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito non è decidere ‘chi ha ragione’ nel merito, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria (il cosiddetto sindacato di legittimità).
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente si era limitato a lamentare la mancata concessione delle attenuanti generiche senza specificare quali elementi favorevoli i giudici di merito avrebbero ignorato o valutato erroneamente. Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e non può risolversi in una critica generica e astratta della decisione impugnata. È onere del ricorrente indicare con precisione i punti della sentenza che ritiene viziati e le ragioni a sostegno della sua tesi.
Le conclusioni
La declaratoria di ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per ragioni attribuibili a colpa del ricorrente (come nel caso di motivi palesemente infondati o non consentiti), quest’ultimo viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equitativamente fissata in 3.000 euro. Questa sanzione ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose; dall’altro, finanziare progetti per il miglioramento del sistema penitenziario. La decisione, pertanto, serve da monito sull’importanza di redigere ricorsi fondati su vizi di legittimità concreti e specifici, evitando di trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo proponeva una rivalutazione dei fatti, estranea al giudizio di legittimità della Cassazione, e il secondo motivo era generico, in quanto non specificava quali elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti generiche fossero stati trascurati dai giudici.
Cosa significa che un motivo di ricorso si basa su ‘argomenti di merito’?
Significa che il motivo non contesta un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, ma cerca di ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti, un’attività che è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (Tribunale e Corte d’Appello).
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, da versare alla Cassa delle ammende, un fondo statale destinato al miglioramento del sistema carcerario.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12045 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12045 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 22/11/1990
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che con sentenza depositata il 27 marzo 2024 la Corte di appello di Catania, riformava parzialmente la precedente sentenza del giorno 20 ottobre 2022 con cui il Tribunale il Siracusa aveva condannato NOME alla pena di anni 1, mesi 1 e giorni 1 di reclusione ed C 1.400,00 di multa, rideterminando la pena complessiva in mesi 10 di reclusione ed C 1.400 di multa perché ritenuto colpevole del reato ascritto;
che per l’annullamento di predetta sentenza il prevenuto ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ad i due motivi di impugnazione di seguito sintetizzati;
che con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduceva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità;
che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il primo motivo risulta inammissibile in quanto impingente in argomenti di merito volti a fornire una diversa ricostruzione dei fatti di causa sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità;
che il secondo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato in quanto con esso il ricorrente si è limitato a censurare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche omettendo di indicare quali elementi favorevoli alla loro applicazione avrebbero omesso di valutato o valutato erroneamente i Giudici del merito;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, i16 dicembre 2024