Ricorso Inammissibile Post-Patto in Appello: La Cassazione e i Limiti della Riforma Cartabia
Con l’ordinanza n. 19328/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti dell’impugnazione a seguito di un “concordato in appello” e chiarisce un punto fondamentale riguardante l’applicazione della Riforma Cartabia. La decisione sottolinea come un ricorso inammissibile crei una barriera procedurale invalicabile, che non può essere superata neanche da sopravvenute cause di non procedibilità, consolidando il principio del cosiddetto “giudicato sostanziale”.
I Fatti del Caso Giudiziario
Quattro imputati, a seguito di una sentenza della Corte d’Appello di Roma emessa con la procedura del concordato in appello (ex art. 599-bis c.p.p.) per il reato di furto aggravato, decidevano di presentare ricorso per cassazione. I motivi addotti spaziavano dalla presunta mancanza di motivazione della sentenza alla mancata applicazione di cause di proscioglimento e alla non esclusione della recidiva. Successivamente, uno dei ricorrenti presentava motivi nuovi, invocando l’applicazione della Riforma Cartabia e chiedendo di dichiarare l’improcedibilità dell’azione penale per difetto di querela, divenuta nel frattempo necessaria per il reato contestato.
I Limiti del Ricorso contro il Concordato in Appello
La Suprema Corte ha subito chiarito la natura del concordato in appello: si tratta di un accordo tra le parti che implica una rinuncia ai motivi di appello in cambio di una determinazione concordata della pena. Di conseguenza, la possibilità di ricorrere in Cassazione contro tale sentenza è estremamente limitata. La giurisprudenza costante ammette il ricorso solo per vizi che attengono alla formazione dell’accordo stesso (ad esempio, un difetto del consenso) o qualora la pronuncia del giudice sia difforme da quanto pattuito.
Nel caso di specie, i motivi presentati dai ricorrenti riguardavano il merito della valutazione giudiziale (motivazione, proscioglimento, recidiva), aspetti che si considerano rinunciati con l’adesione al concordato. Pertanto, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile fin dall’origine.
Perché la Riforma Cartabia non si Applica a un Ricorso Inammissibile
Il punto più interessante della decisione riguarda il rapporto tra l’inammissibilità e le nuove norme introdotte dalla Riforma Cartabia. La Corte ha stabilito che una causa di improcedibilità sopravvenuta, come la mancanza di querela, non può “sanare” o superare l’originaria inammissibilità del ricorso.
Questo perché la dichiarazione di inammissibilità non è una mera formalità, ma produce un effetto sostanziale: cristallizza la sentenza impugnata, facendola passare in quello che la giurisprudenza definisce “giudicato sostanziale”. In altre parole, la decisione diventa definitiva dal punto di vista procedurale, impedendo che eventi successivi, inclusi cambiamenti normativi favorevoli all’imputato, possano rimetterla in discussione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione fonda la sua decisione su un principio consolidato: l’accesso al giudizio di legittimità è subordinato al rispetto di precise condizioni. La scelta di aderire al concordato in appello restringe volontariamente il campo dei possibili motivi di doglianza. L’aver presentato un ricorso basato su motivi non consentiti lo rende ab origine inammissibile. Questa inammissibilità, una volta accertata, chiude definitivamente la porta a qualsiasi ulteriore valutazione, inclusa quella sulla procedibilità dell’azione penale secondo le nuove norme. La stabilità della decisione giudiziaria, garantita dal concetto di “giudicato sostanziale”, prevale sulla retroattività della norma più favorevole.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un concetto cruciale per la difesa tecnica: la scelta del concordato in appello è una decisione strategica con conseguenze definitive, che preclude quasi ogni possibilità di un successivo ricorso in Cassazione. Inoltre, la pronuncia rafforza il principio secondo cui le barriere procedurali, come l’inammissibilità, hanno un effetto tombale sul processo. Ciò significa che non è possibile sfruttare modifiche legislative favorevoli successive se il proprio mezzo di impugnazione è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione serve da monito sull’importanza di valutare attentamente i presupposti e i motivi di ogni impugnazione prima di presentarla.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di “concordato in appello” (art. 599-bis c.p.p.)?
Sì, ma solo per motivi molto specifici, come vizi nella formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo o se la decisione del giudice si discosta da quanto concordato. Non si possono contestare questioni di merito come la valutazione delle prove o la determinazione della pena, poiché si considerano rinunciate con l’accordo.
La Riforma Cartabia, che ha introdotto la necessità della querela per alcuni reati, può essere applicata a un procedimento se il ricorso per cassazione è inammissibile?
No. Secondo la Corte, la sopravvenuta procedibilità a querela non prevale sull’inammissibilità del ricorso. L’inammissibilità crea un “giudicato sostanziale” che cristallizza la situazione processuale e impedisce l’applicazione di nuove cause di improcedibilità.
Cosa significa “giudicato sostanziale” nel contesto di un ricorso inammissibile?
Significa che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende la decisione impugnata stabile e non più soggetta a modifiche, anche se non è ancora una sentenza passata in “giudicato formale”. Questo impedisce che il processo possa essere influenzato da eventi successivi, come un cambiamento normativo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19328 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19328 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a POLLENA TROCCHIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avo alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’ar cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Roma in relazione al reato di cui 625 n.2 e 7 cod. pen. Con unico motivo lamentano, rispettivamente, mancan moivazione e insufficienza della motivazione per relationem, la mancata appli dell’art. 129 cod. proc. pen. e la mancata esclusione della recidiva, pre non erano stati rinunciati i motivi di appello relativi al trattamento sanzi
Con memoria ritualmente depositata NOME ha articolato motivi con i quali ha richiesto dichiararsi l’improcedibilità della azione penale p querela, a seguito della entrata in vigore della cd. Riforma Cartabia.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.201 a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regola tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimità pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in funzione sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazi condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a v alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità de inflitta (quale il motivo proposto dal COGNOME). Non è invero am il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà dell accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richie contenuto difforme della pronuncia del giudice ( Sez. 1 – n. 944 del 23 Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01).Orb agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.
Quanto ai motivi nuovi presentati dal COGNOME, si rileva che la sente pronunciata in data 19 dicembre 2022 e quindi anteriormente alla entrata i della riforma cd Cartabia, né può farsi valere una causa di improc sopravvenuta, attesa l’originaria inammissibilità del ricorso per Cass sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissib ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. ” giudicato sostanziale” (Sez. del 21/6/2018, Salatino, Rv.273551).
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ri al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ci determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammen Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
iente