Ricorso inammissibile in Cassazione: il caso della ricettazione lieve
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 3861/2024, offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, ribadendo principi consolidati in materia di specificità dei motivi e preclusioni processuali. La decisione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile, sottolinea come non sia possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che dovevano essere sollevate nei precedenti gradi di giudizio.
I fatti del processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino per il reato di ricettazione. La difesa dell’imputato aveva basato il proprio ricorso su due motivi principali. Il primo riguardava la mancata valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 150/2022 che ne hanno ampliato l’applicabilità. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la motivazione della corte d’appello insufficiente.
Analisi del ricorso inammissibile e le preclusioni
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i motivi, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. Per quanto riguarda la causa di non punibilità, i giudici hanno osservato che, sebbene la riforma legislativa l’abbia resa applicabile anche alla ricettazione “ordinaria”, nel caso specifico il reato era già stato qualificato come “lieve” sin dal primo grado. Di conseguenza, la causa di non punibilità era già invocabile nelle fasi di merito. La difesa, non avendolo fatto, non poteva sollevare la questione per la prima volta davanti alla Cassazione. Questo principio di preclusione processuale impedisce di introdurre nuove difese in sede di legittimità se non sono state oggetto di specifica richiesta nei giudizi precedenti.
La genericità dei motivi di ricorso
Anche il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ritenuto la censura formulata in termini troppo generici e, comunque, manifestamente infondata. I giudici hanno ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello, seppur sintetica, è stata considerata logica e priva di vizi, rendendo la doglianza della difesa non accoglibile in Cassazione.
Le motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha fondato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale. In primo luogo, il principio di devoluzione, secondo cui il giudice d’appello (e a maggior ragione quello di legittimità) può decidere solo sulle questioni specificamente sollevate con i motivi di impugnazione. La richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., non essendo stata presentata nei gradi di merito, non poteva essere esaminata per la prima volta in Cassazione. In secondo luogo, il principio di autosufficienza e specificità del ricorso. I motivi devono essere chiari, specifici e non limitarsi a una generica contestazione della decisione impugnata. La critica al diniego delle attenuanti generiche è stata considerata una mera riproposizione di argomenti già valutati, senza evidenziare specifiche illogicità nella motivazione del giudice precedente, configurandosi così come un ricorso inammissibile.
Conclusioni
La pronuncia conferma che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’attenzione scrupolosa ai requisiti formali e sostanziali. Non è una terza istanza di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma una sede di controllo sulla corretta applicazione della legge. Le questioni devono essere state tempestivamente sollevate nelle sedi opportune e i motivi devono essere specifici e non generici. L’esito di un ricorso inammissibile è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
 
Quando un motivo di ricorso viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando non indica in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta, o quando si limita a criticare la sentenza impugnata senza evidenziare vizi logici o violazioni di legge precise. La Corte lo ritiene inammissibile se è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità.
È possibile invocare per la prima volta in Cassazione una causa di non punibilità, come quella per particolare tenuità del fatto?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che una causa di non punibilità, se già applicabile nei precedenti gradi di giudizio, non può essere invocata per la prima volta in sede di legittimità se non ha formato oggetto di specifica richiesta e valutazione nelle fasi di merito. Farlo costituirebbe una preclusione processuale.
Come deve motivare il giudice il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti. È sufficiente che la sua motivazione, anche se sintetica, faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti per la decisione, dimostrando così di averli valutati. Una motivazione esente da evidenti illogicità è considerata valida.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3861 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3861  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLANOVA MONFERRATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso lamenta, in termini del tutto generici, l’omess valutazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. che, a seguito d modifica intervenuta con il D. Lg.vo 150 del 2022, è in astratto praticabile anche per il delitt ricettazione nella forma “ordinaria”; la difesa non tiene conto del fatto che la causa di punibilità era in realtà già praticabile con riferimento alla fattispecie che ci occupa in q ricondotta, dal primo giudice, nella ipotesi “lieve”; di conseguenza non poteva essere invocata per la prima volta in questa sede senza aver formato oggetto di specifica sollecitazione nelle precedenti fasi di merito oltre che, nel caso di specie, nella precedente fase di legittimità esi nell’annullamento della sentenza di appello (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 21465 del 20.3.201 Semmah Ayoub; Sez. 4, n. 7675 del 4, 6.2.2019, Prota);
rilevato che il motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è formulato in termini generici e non consentiti in sede di legittimità, che manifestamente infondato in presenza di una motivazione che, pur sintetica, è esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuan generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o co rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5/12/2023
Il Consigliere Estensore