Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello in Cassazione Viene Respinto
L’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole procedurali molto stringenti. Una recente ordinanza ha ribadito i confini entro cui un ricorso può essere esaminato, dichiarando un ricorso inammissibile per motivi che toccano due aspetti cruciali: l’erronea qualificazione giuridica del fatto e la legittimazione a contestare un provvedimento di confisca. Questa decisione offre spunti importanti per comprendere i limiti dell’impugnazione di ultima istanza.
I Fatti del Caso
Due soggetti avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Fermo. I motivi dell’appello erano principalmente due:
1. La richiesta di una diversa qualificazione giuridica del reato contestato.
2. La contestazione della confisca di un paio di occhiali, sequestrati durante le indagini a carico di ‘ignoti’, lamentando una mancata motivazione sul punto.
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi, giudicandoli entrambi inammissibili, sebbene per ragioni diverse.
Il Ricorso Inammissibile per Erronea Qualificazione Giuridica
Il primo motivo di doglianza riguardava la classificazione del reato. La Corte ha chiarito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 all’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, la possibilità di ricorrere in Cassazione per un’erronea qualificazione giuridica è molto limitata.
Perché un simile motivo sia ammissibile, l’errore deve essere ‘palesemente eccentrico’ rispetto ai fatti descritti nel capo d’imputazione. In altre parole, la scorrettezza deve essere evidente e immediata, senza che sia necessario compiere un’analisi approfondita degli elementi di fatto o delle prove. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che non vi fosse tale palese eccentricità, rendendo il ricorso inammissibile su questo punto.
La Mancanza di Legittimazione e il Ricorso sulla Confisca
Il secondo motivo si concentrava sulla confisca di un paio di occhiali. Sebbene un ricorso contro la mancata o apparente motivazione sulla confisca sia generalmente ammissibile, in quanto considerata una ‘violazione di legge’, in questo caso è emerso un ostacolo insormontabile: la mancanza di legittimazione dei ricorrenti.
L’Onere di Dimostrare la Titolarità del Bene
I giudici hanno osservato che gli occhiali in questione erano stati sequestrati a ‘ignoti’ quasi due anni prima. I ricorrenti non avevano mai, in nessuna fase del processo, allegato o provato di essere i legittimi proprietari di tali beni. Di conseguenza, non possedevano l’interesse giuridicamente rilevante per chiederne la restituzione o per contestare la confisca. Senza la titolarità del diritto sul bene, non si ha la ‘legittimazione’ per impugnare il provvedimento che lo riguarda.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su due principi procedurali fondamentali. Primo, il sindacato sulla qualificazione giuridica del fatto in sede di legittimità è eccezionale e non può trasformarsi in una rivalutazione del merito della vicenda. Secondo, per poter contestare un provvedimento ablativo come la confisca, è indispensabile essere titolari del diritto che si pretende leso. Non è possibile agire in giudizio per proteggere un bene senza dimostrare di averne la proprietà o un altro diritto reale. La decisione rafforza il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità, che non riesamina i fatti, ma si limita a verificare la corretta applicazione della legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un chiaro monito sull’importanza di una corretta impostazione processuale dei ricorsi. Dimostra che non basta lamentare un’ingiustizia, ma è necessario farlo attraverso i canali e con i requisiti previsti dalla legge. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo il rigetto delle richieste, ma anche la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, sottolineando come la presentazione di un ricorso privo dei presupposti di legge abbia conseguenze onerose.
Quando si può contestare la qualificazione giuridica del fatto in Cassazione?
In base all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità è limitata ai soli casi in cui l’erronea qualificazione risulti ‘palesemente eccentrica’ rispetto al contenuto fattuale del capo di imputazione, senza che sia necessario un riesame di aspetti probatori.
È sempre possibile fare ricorso contro un provvedimento di confisca?
Sì, è ammissibile un ricorso per mancata o apparente motivazione sulla confisca. Tuttavia, chi ricorre deve avere la ‘legittimazione’ per farlo, ovvero deve dimostrare di essere il proprietario del bene confiscato o di avere un altro diritto che gli dia interesse alla restituzione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito delle questioni sollevate. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25347 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25347 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 del TRIBUNALE di FERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e NOME; osservato che, pur essendo stati proposti distinti atti di impugnazione, i motivi dedotti sono di fatto sovrapponibili e, di conseguenza, possono essere trattati congiuntamente;
rilevato, quanto alla censura relativa alla omessa riqualificazione giuridica del fatto, che si tratta di un motivo certamente non consentito alla luce del disposto di cui all’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 avendo a tal proposito questa Corte ormai più volte chiarito che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui essa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto fattuale del capo di imputazione, dovendo invece essere esclusa l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con evidenza (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01);
ritenuto, quanto alla denunziata omessa motivazione in ordine alla disposta confisca, che se è vero che anche dopo l’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l’applicazione della confisca, essendo la stessa un’ipotesi di “illegalità della misura di sicurezza”, rilevante come “violazione di legge” ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. (cfr., Sez. 3 – , n. 15525 del 15/02/2019, Rozzi, Rv. 275862 – 01), si deve tuttavia rilevare che la misura di sicurezza patrimoniale aveva nel caso di specie avuto ad oggetto un paio di occhiali oggetto del sequestro eseguito in data 30.9.2021 nei confronti di “ignoti” difettando, perciò, la prova della legittimazione degli odier ricorrenti a proporre impugnazione sul punto non avendo costoro mai nemmeno allegato di essere i proprietari di “quanto in sequestro” e, pertanto, di avere diritt alla eventuale restituzione;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 maggio 2024.