Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione Davanti alla Cassazione Fallisce
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un’impugnazione, se non correttamente formulata, possa essere dichiarata un ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese per il proponente. Il caso riguarda la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra reati, un istituto che consente di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. Tuttavia, la Corte ha rigettato il ricorso non entrando nel merito della questione, ma rilevandone i gravi vizi procedurali.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione Impugnata
Un soggetto condannato con due sentenze irrevocabili aveva richiesto al Tribunale di Nuoro, in fase di esecuzione della pena, di riconoscere il cosiddetto “vincolo della continuazione” tra i reati giudicati. Questo istituto, previsto dall’art. 81 del codice penale, presuppone che più reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e permette l’applicazione di un’unica pena complessiva, più favorevole rispetto alla somma aritmetica delle singole pene.
Il Tribunale di Nuoro aveva respinto la richiesta. Contro questa decisione (ordinanza), l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando presunte carenze motivazionali nel provvedimento del giudice di merito.
I Requisiti di un Ricorso Valido e le Ragioni del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su tre pilastri argomentativi fondamentali, che delineano i confini invalicabili di un’impugnazione di legittimità.
Il Divieto di Riesame nel Merito
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso non denunciava un vizio di legittimità (cioè un’errata applicazione della legge), ma chiedeva di fatto alla Corte di Cassazione un riesame completo della posizione del condannato. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove o i fatti; il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme e la logicità della motivazione del giudice precedente. Chiedere una nuova valutazione dei fatti è una richiesta che esula dalle sue competenze.
La Mancanza di una Critica Specifica
In secondo luogo, l’atto di impugnazione si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dal Tribunale di Nuoro. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni giuridiche contenute nel provvedimento impugnato, evidenziando dove e perché il giudice avrebbe sbagliato. La semplice riproposizione di doglianze generiche, senza un confronto diretto con la motivazione della decisione contestata, rende l’impugnazione sterile e, quindi, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse palesemente infondato e non rispettasse i requisiti minimi previsti dalla legge. Ha sottolineato che gli argomenti del ricorrente non solo erano generici, ma si ponevano anche in “palese contrasto” con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di continuazione. In sostanza, il ricorrente basava le sue richieste su interpretazioni giuridiche non supportate dalla prassi e dalla dottrina dominanti.
Di fronte a un’impugnazione che chiedeva un inammissibile riesame dei fatti, riproduceva acriticamente censure già respinte e si fondava su tesi giuridiche errate, la Corte non ha potuto fare altro che dichiararne l’inammissibilità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questa declaratoria comporta due conseguenze negative per il ricorrente:
1. La condanna al pagamento delle spese del procedimento.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: rivolgersi alla Corte di Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Non è sufficiente essere insoddisfatti di una decisione; è necessario individuare specifici vizi di legittimità e argomentarli in modo puntuale e coerente con la giurisprudenza consolidata, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tre motivi principali: chiedeva alla Corte di Cassazione un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità; riproponeva le stesse argomentazioni già respinte dal giudice precedente senza una critica specifica alla sua motivazione; si basava su tesi giuridiche in contrasto con la giurisprudenza consolidata.
Cosa si intende per “vincolo della continuazione”?
Il “vincolo della continuazione” è un istituto giuridico che si applica quando più reati vengono commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Invece di sommare le pene per ogni reato, il giudice applica la pena per il reato più grave aumentata fino al triplo, con un risultato generalmente più favorevole per il condannato.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e a versare una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per disincentivare impugnazioni infondate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31960 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il 28/06/1988
avverso l’ordinanza del 20/02/2025 del TRIBUNALE di NUORO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza impugnata, emessa dal Tribunale di Nuoro il 20 febbraio 2025, che veniva presentato nell’interesse di NOME COGNOME ai sensi degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen.
Ritenuto, innanzitutto, che il ricorso in esame, postulando indimostrate carenze motivazionali dell’ordinanza censurata, chiede il riesame nel merito della posizione di NOME COGNOME che appare vagliato in conformità delle emergenze processuali e del contenuto, univoco, delle due sentenze irrevocabili presupposte.
Ritenuto, inoltre, che l’atto di impugnazione oggetto di vaglio si incentra su doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici ineccepibili dal Tribunale di Nuoro, non scanditi da una critica specifica delle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 274816 – 01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, COGNOME, Rv. 248192 – 01).
Ritenuto, infine, che il ricorso di COGNOME si incentra sulla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza di legittimità consolidata in materia di applicazione del vincolo della continuazione, ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156 – 01; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, COGNOME, Rv. 242098 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 settembre 2025.