Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 del TRIBUNALE di VASTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Vasto, in funzione di giudice di appello, ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110 e 612 cod. pen., escludendo l’applicazione della recidiva e, per l’effetto, rideterminando la pena (fatto commesso in Vasto il 12 maggio 2016);
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il primo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 612 cod. pen. ed il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge, tramite argomentazioni interamente versate in fatto, eccepisce sostanzialmente ed unicamente il vizio di motivazione, che, però, non è consentito in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557);
– che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di elementi positivamente valutabili per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto oltretutto dei numerosi precedenti penali gravanti sull’imputato); che l’ulteriore censura in ordine alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. è generica per aspecificità, avendo il giudice di appello congruamente motivato in ordine all’assenza di elementi, emergenti dall’istruttoria, che consentissero di ritenere o almeno di ipotizzare che l’imputato avesse commesso il fatto per relazione ad un fatto ingiusto altrui, che gli avesse determinato uno stato d’ira (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata);
– che il terzo motivo, che denuncia l’estinzione del reato ascritto all’imputato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, pur senza tenere conto della sospensione della prescrizione per almeno 213 gg., come indicato dal giudice di appello ai sensi dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., il reato si è estinto in data 12 novembre 2023, quindi successivamente alla pronuncia della sentenza di appello in data 28 settembre 2023, di modo che vale il principio di diritto secondo cui l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso). (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 13 marzo 2024
Il consigliere estensore