Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte al Riesame
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 45787/2023 offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene respinto senza un’analisi del merito. Il caso in esame riguarda un imputato condannato per ricettazione che ha tentato di contestare la valutazione delle prove e la mancata applicazione di un beneficio di legge, scontrandosi con i fermi paletti procedurali posti dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado dal Tribunale di Roma e successivamente in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. L’imputato, non rassegnandosi alla doppia condanna, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due specifici motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali, sperando di scardinare la decisione dei giudici di merito.
Primo Motivo: La Presunta Illogicità della Motivazione
L’imputato contestava la responsabilità penale affermata nei suoi confronti, sostenendo che la motivazione della sentenza d’appello fosse illogica. A suo dire, i giudici avevano interpretato erroneamente i dati processuali e l’attendibilità delle fonti di prova. Questo motivo, tuttavia, si è scontrato con un principio cardine del giudizio di Cassazione: la Corte non è un “terzo grado” di merito. Il suo compito non è quello di rivalutare i fatti o di sostituire la propria interpretazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Secondo Motivo di Ricorso Inammissibile: La Mancata Applicazione dell’Art. 131-bis c.p.
Il secondo argomento riguardava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Anche questo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha rilevato che le argomentazioni presentate erano una “pedissequa reiterazione” di quelle già sollevate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso non conteneva una critica argomentata e specifica contro le ragioni fornite dalla sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse difese, dimostrandosi così un motivo solo apparente e non specifico.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha fornito una lezione di diritto processuale. Ha chiarito che il suo ruolo non è quello di condurre un nuovo processo sui fatti. È precluso alla Suprema Corte non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, ma anche saggiare la tenuta logica della sentenza confrontandola con modelli di ragionamento alternativi.
Il giudice di merito, secondo la Corte, aveva esplicitato le ragioni del suo convincimento con una motivazione esente da vizi logici, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato. Di fronte a una motivazione coerente e logica, la Cassazione non può intervenire.
Per quanto riguarda il secondo motivo, la Corte ha sottolineato la necessità che il ricorso svolga una funzione di critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Ripetere semplicemente le stesse obiezioni già respinte in appello, senza attaccare specificamente le ragioni per cui sono state respinte, rende il motivo di ricorso non specifico e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dal Provvedimento
La decisione in commento ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: il ricorso deve essere tecnico e mirato a contestare vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici manifesti della motivazione), non a ottenere una nuova valutazione del merito. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’interpretazione delle prove è destinato a fallire. La dichiarazione di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria, rendendo l’impugnazione infruttuosa e costosa.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Perché un motivo di ricorso può essere considerato una ‘pedissequa reiterazione’ e quindi inammissibile?
Un motivo è considerato tale quando si limita a ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti in appello, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado. Manca quindi della specificità richiesta dalla legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente, il quale è inoltre tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45787 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45787 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANNUNZIATO NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA .
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso la sertenza della Corte d’appello di Roma in data 16/1/2023, confermativa della sentenza della Tribunale di Roma in data 26/9/2018;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l’inosservanza della legge penale con riferimento alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., denunciando l’illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di attendibilità delle fonti di prova, no è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di Cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore