Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19191 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 19191 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME nato a Mugnano di Napoli il 01/10/1999 NOMECOGNOME nato a Napoli il 04/02/1969
avverso la sentenza del 08/11/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che entrambi i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
Con la decisione impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 12 marzo 2021 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha rideterminato la pena inflitta ad NOME COGNOME ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen., e ad NOME COGNOMEesclusa per quest’ultimo la contestata recidiva), per il reato di cui agli artt. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 416bis .1 cod. pen.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. La difesa di COGNOME lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.2. La difesa di COGNOME si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Si Ł proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Le censure dedotte nel ricorso di COGNOME non sono consentite.
¨ ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen. solo qualora si deducano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969-01). Invero, in conseguenza dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice Ł limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, COGNOME, Rv. 283878-01).
3. Le doglianze articolate da COGNOME sono manifestamente infondate.
3.1. La dosimetria della sentenza di primo grado muoveva da una pena base di dieci anni di reclusione per il delitto associativo di cui al capo B, aumentata a sedici anni e otto mesi per la recidiva qualificata e poi sino a diciassette anni, ex art. 63, quarto comma, cod. pen. per l’aggravante mafiosa, seguendo, infine, la diminuzione per il rito (pp. 1255-1256).
Nel primo giudizio di appello, a seguito dell’ammissione degli addebiti, sono state concesse le circostanze ex art. 62bis cod. pen., in regime di equivalenza alla contestata recidiva (statuizione affatto diversa, nel delicato contemperamento tra diversi elementi e sulla base di differenti istituti, dalla concessione delle attenuanti «nella loro massima estensione, ossia 1/3», come sostiene la difesa).
Il perimetro cognitivo rimesso al giudice di merito dalla sentenza di annullamento aveva per oggetto soltanto l’applicazione della recidiva, non adeguatamente motivata (Sez. 6, n. 30020-24 del 12/06/2024, Balzano, pp. 15-16).
Con la decisione impugnata, la Corte partenopea, riconoscendo l’insussistenza della recidiva, ha correttamente poi valutato i conseguenti effetti in punto di residui profili circostanziali e di dosimetria della pena. In particolare, dopo l’aumento per l’aggravante ‘non bilanciabile’ ex art. 416bis .1, la riduzione per le attenuanti generiche Ł stata quantificata in quattro anni e quattro mesi, in misura non lontana dal massimo concedibile per legge; la non rilevante differenza in deterius Ł stata congruamente giustificata «in ragione della obiettiva gravità della condotta e del relativo inquadramento nel contesto della criminalità organizzata di stampo camorristico».
3.2. In primo luogo, fermo restando il giudicato formatosi su ogni altro punto della sentenza, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., i poteri di cognizione delegati al giudice di rinvio e relativi alle sole parti della decisione oggetto di annullamento si estendono anche a quelle intimamente connesse per interdipendenza logico-giuridica, che, in quanto statuizioni non suscettibili di autonoma decisione, non hanno costituito oggetto del giudicato (Sez. 5, n. 14787 del 12/03/2025, N.H., non mass.; Sez. 5, n. 50442 dell’08/11/2023, V., non mass.; Sez. 1, n. 47106 del 09/05/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 13712 del 31/01/2023, COGNOME, Rv. 284478-01).
In presenza di una evidente «connessione essenziale» tra il punto interessato dall’annullamento (la sussistenza della recidiva) e le conseguenti statuizioni in tema di diminuzione della pena ex artt. 62bis e 63 cod. pen., la formazione del giudicato parziale non Ł, dunque, suscettibile di condizionare il giudice del rinvio rispetto a quest’ultima valutazione.
D’altronde, l’esercizio del potere discrezionale di individuazione del segmento sanzionatorio piø adeguato per modulare la pena complessiva al reale disvalore del fatto Ł stato, come accennato, piø che adeguatamente giustificato, anche tenuto conto della lieve discrasia rispetto all’opzione piø benevola in assoluto. Peraltro, secondo il consolidato orientamento di questa Corte,la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che Ł impermeabile allo scrutinio di cassazione una determinazione che – come nel caso di specie – non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01. Secondo Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217-01, e Sez. 7, ord. n. 39396 del 27/05/2016, COGNOME, Rv. 268475-01, la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione di un terzo non impone al giudice di considerare necessariamente gli elementi favorevoli dedotti dall’imputato, sia pure per disattenderli, essendo sufficiente che nel riferimento a quelli sfavorevoli di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi alla concessione delle predette attenuanti nella massima estensione, abbia riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso, ritenendolo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost.).
Entrambi i ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 09/05/2025 Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME